01/10/2021 – Violazione dell’obbligo di rispettare le misure di contenimento del contagio degli alunni della scuola di infanzia

Covid-19 – Scuola – Violazione dell’obbligo di rispettare le misure di contenimento del contagio – Conseguenza. 

       Non deve essere sospeso il provvedimento di dimissione dalla scuola di infanzia dello scolaro che ha volontariamente violato l’obbligo di rispettare le misure di contenimento del contagio (ovvero l’utilizzo delle mascherine ed il distanziamento interpersonale anche all’aperto) imposte dall’art. 1 del d.P.C.M. 2 marzo 2021  a tutela di fondamentali e inderogabili valori costituzionali (in primis artt. 2 e 32 Cost.) in considerazione della dimensione collettiva della salute basata sul principio di solidarietà, oltre che in armonia con lo stesso art. 2087 c.c. e art. 7, d.lgs. n. 65 del 2017

Tar Bologna, sez. I, ord., 28 settembre 2021, n. 444 – Pres. Migliozzi, Est. Amovilli

 

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