26/11/2021 – Consiglio di Stato riconosce centralità dei segretari comunali

QUI LA SENTENZA 

PORTO CESAREO (Lecce) – Il Consiglio di Stato riconosce piena dignità e centralità ai segretari comunali. È quanto si ricava da una delle questioni decise in una corposa sentenza pronunciata in questi giorni dai Massimi Giudici Amministrativi in una controversia che ha visto il Comune di Porto Cesareo (difeso dagli avvocati Pietro Quinto e Francesco Fabrizio Tuccari) resistere ad un appello proposto da un revisore dei conti che era stato revocato dal Comune.

I Giudici hanno ritenuto infondata una censura di incompetenza del Segretario comunale che aveva istruito l’intera pratica prima di sottoporla al Consiglio Comunale che aveva deliberato la revoca per inadempienze.

“Secondo il Consiglio di Stato –spiegano gli avvocati Quinto e Tuccari- il Segretario comunale, non solo sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività, ma esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o attribuitagli dal Sindaco”.

Tra le funzioni conferite al Segretario rientrano –secondo i Giudici- anche quelle spettanti ai dirigenti, i quali, secondo la legge sul pubblico impiego, hanno compiti di formulare pareri e proposte anche agli altri dirigenti e quindi di curare essi stessi attività e procedimenti ad essi delegati e/o affidati.

Così era accaduto nel caso di specie; il Segretario comunale era stato incaricato di istruire l’intero procedimento che aveva poi portato alla revoca del revisore dei conti e questo –secondo il Consiglio di Stato- era stato disposto nella piena legittimità,  considerato che l’ordinamento consente l’attribuzione ai segretari comunali di tali incarichi.

“La sentenza –commentano i Difensori del Comune di Porto Cesareo- afferma quindi un importante principio riabilitando per certi versi la figura del Segretario comunale, una figura che merita di tornare ad essere centrale nell’attività amministrativa dei Comuni, specialmente di quelli più piccoli dove non vi sono figure dirigenziali”.

I Giudici di Palazzo Spada hanno poi condiviso la tesi difensiva degli avv.ti Quinto e Tuccari sulla inesistenza di qualsivoglia obbligo di astensione quando i rilievi in precedenza mossi siano stati non di carattere personale ma relativi alle funzioni svolte.

“Anche questo passaggio –sostengono Quinto e Tuccari- ridà spazio di operatività alle funzioni di controllo del Segretario comunale che ben può poi proporre provvedimenti gravi come la revoca di un incarico proprio per aver egli stesso in precedenza mosso rilievi e contestazioni al titolare di un ufficio, quale è quello di revisore dei conti”.

 

 

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