25/11/2021 – Sentenza della Corte Costituzionale, 23 novembre 2021 n. 218, sull’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c.1, lett.iii), della l. n. 11/2016 e dell’art. 177, c.1 e in via consequenziale dei commi 2 e 3 del d.lgs n. 50/2016

Corte Costituzionale, 23/11/2021 n. 218

Sull’illeg.cost. dell’art. 1, c.1, lett.iii), della l. n. 11/2016 e dell’art. 177, c.1 e in via consequenziale dei commi 2 e 3 del d.lgs n. 50/2016 che prevede l’obbligo per i concessionari di affidare all’esterno la maggior parte degli appalti.

La previsione dell’obbligo a carico dei titolari di concessioni già in essere, non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure a evidenza pubblica, di affidare completamente all’esterno l’attività oggetto di concessione – mediante appalto a terzi dell’80 per cento dei contratti inerenti alla concessione stessa e mediante assegnazione a società in house o comunque controllate o collegate del restante 20 per cento – costituisca una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine perseguito, in quanto tale lesiva della libertà di iniziativa economica. La libertà d’impresa non può subire infatti , nemmeno in ragione del doveroso obiettivo di piena realizzazione dei principi della concorrenza, interventi che ne determinino un radicale svuotamento, come avverrebbe nel caso di un completo sacrificio della facoltà dell’imprenditore di compiere le scelte organizzative che costituiscono tipico oggetto della stessa attività d’impresa.

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto