26/11/2021 – La Suprema Corte si esprime sul reato di scambio elettorale politico mafioso e sulla sua riformulazione ad opera della legge n. 43 del 2019.

In tema di scambio elettorale politico-mafioso, la Quinta sezione penale ha affermato che sussiste continuità normativa tra vecchio e nuovo testo dell’art. 416-ter cod. pen., come modificato dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, la quale, ferma restando la punibilità dell’accordo che contempli in forma esplicita l’utilizzo del metodo mafioso, ha solo precisato l’ambito applicativo della fattispecie inserendovi qualsiasi accordo con l’appartenente ad un’associazione mafiosa in cui sia assunta la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze del sodalizio; condizioni in presenza delle quali il ricorso alle modalità mafiose è immanente alla pattuizione illecita. (Nel caso in scrutinio la Corte ha conseguentemente ritenuto che il termine di fase della custodia cautelare applicabile sia quello ex art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, previsto per i delitti commessi con avvalimento del metodo mafioso o al fine di agevolare le organizzazioni di cui all’art. 416-bis cod. pen.).

Corte di Cassazione, Sez. V, sent. del 18 novembre 2021, n. 42227

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