26/11/2021 – Corte dei Conti Puglia del. 150/2021 – Incentivi tecnici, necessaria la gara pubblica

Un sindaco ha chiesto un parere sulla possibilità di riconoscere incentivi per funzioni tecniche, (art. 113 d.lgs. 50/2016), oltre a quando c’è stata la previa redazione di un progetto tecnico con proprio quadro economico contenente la voce “importo a base di gara”, anche nell’ipotesi di negoziazione di un prezzo inferiore a quello posto a base di gara anche conseguente a affidamento diretto effettuato con procedura comparativa.

La risposta fornita al quesito sopra riportato, con delibera n. 150/2021 pubblicata in data 21 ottobre 2021 sul sito della sezione regionale di controllo per la Puglia, si basa soprattutto su “una sintetica ricostruzione” della normativa di riferimento unita a precedenti pronunce della giurisprudenza contabile in materia, a partire dalla più recente delibera n. 103/2021 della stessa sezione Puglia.

Viene, in particolare, ricordato che la ratio dell’istituto è quella della funzione premiante e della valorizzazione delle professionalità e competenze interne, al fine di “accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell’amministrazione”, anziché ricorrere al “conferimento esterno dell’incarico professionale da remunerare per la resa delle medesime prestazioni professionali”.

Oltre a ricordare la ratio dell’istituto, i magistrati contabili elencano anche le condizioni di carattere generale, previste dal comma 2 dell’art. 113 sopracitato, che permettono di fare ricorso all’istituto, come, l’aver adottato un apposito regolamento interno, l’aver stabilito le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, accantonate nell’apposito fondo, in sede di contrattazione decentrata ovvero, l’aver assunto l’impegno di spesa sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto mediante la costituzione del fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara.

In quest’ultimo caso, tuttavia, viene riconosciuto dalla giurisprudenza contabile (del. n. 11/2021 Emilia Romagna), che non si può escludere  “aprioristicamente” una successiva inclusione degli incentivi nel quadro economico, sempreché ricorrano quelle condizioni di carattere generale previste dal comma 2 sopra richiamato, e che ci sia “un obbligo di motivazione rafforzata dei relativi provvedimenti, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico (…)”.

Allo stesso tempo, ricordano i magistrati contabili richiamando sempre il contenuto del comma 2 dell’art. 113, non si può prescindere “dalla necessità del previo svolgimento di una gara pubblica”, poiché la modulazione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi hanno come parametro di riferimento “l’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”, rendendo “manifesta la necessità del previo espletamento di una procedura comparativa per l’affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura”.

Sul punto, nella delibera in commento, vengono riportati alcuni precedenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, che, all’unanimità, e in osservanza della “lettera della legge”, collegano la presenza di una procedura di gara, o di una procedura competitiva, quale presupposto per l’accantonamento delle risorse e della relativa distribuzione, sulla base di uno specifico regolamento comunale, con conseguente esclusione, “ai fini dell’accantonamento del fondo in questione, di importi di lavori (…) attuati con procedure di (…) urgenza a ad affidamento diretto”.

In conclusione, i magistrati contabili, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ribadiscono che “(…) l’erogazione di incentivi tecnici è strettamente connesso (…) allo svolgimento di attività (…) correlate alla predisposizione e attuazione degli strumenti normativi previsti per lo svolgimento di una gara pubblica (…) caratterizzata dall’espletamento di una procedura comparativa”.

 

Leggi la delibera

CC 150-2021 Puglia

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto