15/11/2021 – Tar Lazio, legittimo il diniego al consigliere comunale delle credenziali di accesso al protocollo.

Il Tar Lazio, con la sentenza 587/2021 esamina il ricorso di un consigliere comunale che riceve il diniego del sindaco alla richiesta di rilascio delle credenziali di accesso al protocollo informatico dell’ente, invocando l’applicazione dell’articolo 43 del TUEL.

il Sindaco ha opposto il diniego con la motivazione che “il rilascio delle credenziali di accesso al protocollo dell’Ente si tradurrebbe in un accesso generalizzato ed indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata ed in uscita, sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese alla ratio della norma, dunque eccessiva rispetto allo scopo perseguito”.

Il ricorrente afferma, invece che il diritto di accesso al protocollo dell’Ente, pacificamente riconosciuto ai consiglieri comunali per consentire loro di avere contezza dei documenti da poter richiedere in quanto funzionali all’esercizio del proprio mandato, può oggi essere esercitato solo nella modalità informatica.

I giudici ritengono infondato il ricorso e difendono la tesi del Comune affermando che il diniego di accesso da remoto mediante password, non inficia la qualità del diritto dei consiglieri comunali, né può considerarsi un reale impedimento per l’espletamento del munus pubblico (cfr. in tema TAR Campania n. 5507 del 24/11/2020).

Il rifiuto di concedere ai consiglieri comunali l’accesso al protocollo non incide negativamente sul potere riconosciuto dall’art. 43 del Tuel ma ne contempera le modalità di fruizione, in un’ottica di bilanciamento, non irragionevole, di molteplici interessi meritevoli di tutela (come, ad esempio, quello di prevenire un irragionevole/sproporzionato e ingiustificato controllo generalizzato dell’attività amministrativa, anche solo mediante lettura della documentazione in sintesi, avulso/estraneo al paradigma della strumentalità dell’accesso allo svolgimento della funzione svolta dai consiglieri comunali).

Il diniego delle password di sola lettura in questione (con le quali i consiglieri potrebbero sì accedere da remoto, ma visualizzando solo ed esclusivamente dati sintetici degli atti), non può considerarsi al pari di un diniego di accesso ovvero di un maggior aggravio per tale diritto, in quanto non rende in ogni caso inaccessibile la documentazione integrale, le cui regole di accessibilità, mediante apposita istanza, restano immutate nel pieno rispetto della legge e del principio generale di trasparenza amministrativa.

Si legge inoltre nella sentenza che deve essere tenuta in adeguata considerazione anche l’esigenza di riservatezza dei dati di soggetti terzi che nulla hanno a che vedere con le esigenze connesse all’espletamento del mandato dei consiglieri comunali.

E’ verosimile, infatti, che molti atti che vengono “veicolati” attraverso il protocollo comunale, anche se resi disponibili in forma di mera sintesi, possono rendere immediatamente consultabili “dati”, anche personalissimi, che non possono considerarsi in alcun modo attratti nella sfera di necessaria conoscenza e/o conoscibilità che deve essere assicurata ai consiglieri comunali, sì da rendere, conseguentemente, ingiustificato il “trattamento” che in tal modo verrebbe effettuato, peraltro in assenza delle necessarie garanzie, essendo palese che il “segreto” cui sono tenuti i consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. cit. nulla ha a che vedere con le garanzie che devono, per l’appunto, presidiare il trattamento dei dati personali.

In via meramente esemplificativa e non esaustiva, tali dati possono essere contenuti nelle comunicazioni riguardanti annotazioni sugli atti di anagrafe, nelle richieste e/o comunicazioni riguardanti la cessione del quinto dello stipendio, negli atti provenienti da altre PP.AA. relativi a indagini in corso, nelle istanze e/o negli atti relativi alla fruizione degli istituti previsti e disciplinati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cfr. sul punto TAR Friuli Venezia Giulia n. 253/2020).

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