10/11/2021 – Codice dei contratti e Subappalto: dall’1 novembre si cambia

La nuova disciplina prevista per il subappalto dall’1 novembre 2021 dopo le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni-bis al Codice dei contratti.

Si è completata ad inizio del mese di novembre la rivoluzione nel subappalto introdotta dall’articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto “Semplificazioni-bis”) recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.  108.

Con il citato articolo 49 sono state disposte notevoli modifiche all’articolo 105 del Codice dei contratti (il cui testo diventa quello allegato al presente articolo). In particolare, dall’1 novembre 2021, così come disposto all’articolo 105, comma 2 del Codice dei contratti nel testo coordinato con l’articolo 49 del decreto-legge “semplificazioni bis”, vengano eliminati i limiti quantitativi al subappalto in subordine all’introduzione di un nuovo meccanismo per il quale, l’istituto in parola, sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalla Stazione Appaltante (SA) in ragione della loro specificità e sulla base della valutazioni dalla stessa svolte.

Salta, quindi, ogni limite generale ed astratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa ad una valutazione delle stazioni appaltanti ritagliata per ogni singolo appalto un’eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base di specifiche esigenze.

In pratica le stazioni appaltanti per ogni appalto, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:

  • delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS;
  • dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle “white list” ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.

Dal tenore letterale delle modifiche introdotte al comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, nel caso in cui l’Ente appaltante non indichi nulla nei documenti di gara in merito alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario, il subappalto dovrà intendersi libero anche se nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. il contratto, così come disposto al comma 1 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
  2. il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
  3. l’affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;
  4. l’affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti,  è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  5. l’affidatario, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice dei contratti stesso;
  6. la stazione appaltante, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, verifica la dichiarazione di cui alla precedente lettera tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81  del Codice dei contratti;
  7. il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
  8. il contraente principale e il subappaltatore, come disposto al comma 7 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
  9. l’aggiudicatario, come disposto al comma 7 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

Resta, in ogni caso, l’obbligo delle amministrazioni competenti di:

  • assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 81 del Codice dei contratti;
  • adottare il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti;
  • adottare entro il 29 ottobre 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) il regolamento di cui all’articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
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