03/11/2021 – Unioni di Comuni e Province, da gennaio assunzioni bloccate per un cortocircuito normativo

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Le attuali regole prevedono che le Unioni possano assumere nel limite del 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente, mentre le Province – almeno fino all’emanazione di uno specifico dm come quello dei Comuni – hanno un turn over al 25% o al 100% a seconda del loro rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

La regola ordinaria, come detto, prevede che si faccia riferimento alle cessazioni dell’esercizio precedente. L’articolo 14-bis del Dl 4/2019, introducendo il comma 5-sexies all’articolo 3 del Dl 90/2014, ha, però, previsto che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over.

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Quindi, o arriverà una proroga della disposizione del Dl 4/2019 oppure questi enti si ritroveranno un vero blocco alle assunzioni per tutto il prossimo esercizio, dovendo attendere il 2023 per sostituire i cessati 2022, con l’aggravante, peraltro, di avere limitatissime possibilità di procedere altresì con mobilità in entrata. Infatti, dall’entrata in vigore del dm 17 marzo 2020, una mobilità in entrata da un comune verso questi enti produce sempre erosione di capacità assunzionale e pertanto il bacino dei possibili ingressi con passaggi diretti da altre amministrazioni si è assottigliato di molto.

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