04/11/2021 – Incentivi per funzioni tecniche (ex progettazione): può essere in parte retroattivo per la Corte dei Conti.

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 170/2021/QMIG

Già si era dato atto delle posizioni, quasi in toto contrarie a quella in argomento, da parte di ANAC e Consiglio di Stato (https://iusmanagement.org/2021/04/15/consiglio-di-stato-e-anac-avvertono-il-regolamento-per-funzioni-tecniche-non-puo-essere-retroattivo/)

Con la deliberazione di cui si discute oggi, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, questione di massima di interesse generale, invece ammette una parziale retroattività del regolamento, pur approvato ex post ma secondo la normativa ratione temporis vigente.

Infatti, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima di interesse generale posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la deliberazione n. 170/2021/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

«ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo.

Trova in tali ipotesi applicazione, in virtù del principio di elaborazione giurisprudenziale, tempus regit actionem, la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo, con conseguente inapplicabilità’ dello ius superveniens.

Una cristallizzazione normativa del suddetto principio si riscontra nell’ art. 216, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, che legittima una lettura dei precedenti artt. 92 e 93 del d.lgs n. 163/2006 nel senso della loro ultrattività, a conforto della necessità, in specifiche e ben delimitate fattispecie, di un temperamento degli effetti che andrebbero a scaturire da una rigorosa applicazione del principio tempus regit actum»,

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