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La Sezione regionale di controllo per il Veneto, a seguito di richiesta di parere formulata dal Comune di San Bonifacio, ha rimesso all’esame della Sezione delle autonomie il seguente  quesito: «se il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 vada valutato in relazione alle spese di funzionamento da rapportare al rendiconto relativo al precedente esercizio, oppure in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’Ente».

Il Comune di San Bonifacio, infatti, aveva chiesto alla Sezione veneta un parere in merito alla condivisibilità dell’indirizzo, espresso da ultimo dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3887 del 2020, secondo cui il rimborso delle spese legali è un diritto soggettivo e spetta, pertanto, all’amministratore a prescindere dall’invarianza finanziaria o se, piuttosto, si ritenga che tale spesa sia non obbligatoria e, dunque, non rimborsabile qualora incida sull’invarianza finanziaria. In questo secondo caso aveva chiesto un chiarimento «su come debbano determinarsi le eventuali “compensazioni interne” ovvero se nell’ambito dello stesso aggregato finanziario delle spese di funzionamento dell’ente o con riferimento all’intero bilancio finanziario»

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La norma appena richiamata dispone che «gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: 

a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; 

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 

c) assenza di dolo o colpa grave».

La norma, pertanto, impone l’invarianza finanziaria sia per le spese sostenute dall’ente per assicurare i propri amministratori contro i rischi derivanti dall’espletamento del loro mandato, sia per il rimborso, in presenza degli specifici presupposti previsti dalla legge, ai propri amministratori delle spese legali sostenute da questi ultimi. …

Due gli orientamenti principali della giurisprudenza contabile……

Secondo il primo orientamento, il vincolo di invarianza finanziaria deve essere valutato con riferimento al solo aggregato delle spese di funzionamento. Infatti, partendo dal presupposto che la spesa di cui all’art. 86, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 non deve «provocare un incremento generale delle spese afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso», l’aggregato delle spese di funzionamento, che comprende le spese relative al mandato degli amministratori, ma non le spese destinate a soddisfare le finalità pubbliche affidate all’amministrazione, è stato ritenuto il più idoneo a fungere da parametro. …

Il secondo orientamento, invece, valorizza la connessione del vincolo di invarianza finanziaria con l’obbligo di copertura, sancito a livello costituzionale dall’art. 81 comma 3. Secondo tale principio, mentre in sede di adozione della norma è necessario che il legislatore indichi, a fronte dei nuovi o maggiori oneri eventualmente introdotti, i mezzi per farvi fronte, la clausola di invarianza finanziaria impone la neutralità della norma introdotta, la quale, per essere costituzionalmente legittima, non deve produrre, in sede di attuazione, impatti sugli equilibri di bilancio….

In tale ottica, pertanto, la spesa di cui all’art. 86, comma. 5, TUEL può essere sostenuta nella misura in cui trovi copertura in risorse utilizzabili per tali finalità e già presenti nel bilancio dell’ente locale, anche per effetto della riduzione di altre spese. Ne discende, che la clausola di invarianza finanziaria ha come destinatarie le amministrazioni, le quali devono far fronte alle spese indicate nella norma con le risorse ordinarie di cui possono disporre….

Questa Sezione, ritiene maggiormente conforme al dettato normativo il secondo orientamento.….

Si ritiene, invece, che, in assenza di un limite normativamente individuato che sostenga la delimitazione dell’invarianza finanziaria ad uno specifico aggregato di spesa, la clausola di  invarianza finanziaria imponga alle amministrazioni, nel prevedere una maggiore o nuova spesa, di essere in grado di far fronte a tale spesa con le risorse ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di assicurare un sicuro mantenimento dell’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. 

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 154/2021/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

“Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente”.

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