12/05/2021 – Disapplicate le sanzioni per il 2021 in caso di mancata pubblicazione della relazione di fine mandato

LEGGE 3 maggio 2021, n. 58 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021. (21G00069)

Art. 3-ter  – Disposizioni in materia di relazione di fine mandato.

1.  Per  l’anno  2021,  non  trova  applicazione   il   comma   6 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

 

Art. 4  – Relazione di fine mandato provinciale e comunale 

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unita’  economica e giuridica della  Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a  redigere una relazione di  fine mandato. 

 2. La relazione di fine mandato,  redatta  dal  responsabile  del servizio finanziario o dal segretario generale, e’  sottoscritta  dal presidente della provincia o dal sindaco non  oltre  il  sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione  della  relazione,  essa  deve risultare certificata dall’organo di revisione  dell’ente  locale  e, nei tre giorni successivi la relazione  e  la certificazione  devono essere trasmesse dal presidente della provincia o  dal  sindaco  alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato  e  la  certificazione   sono   pubblicate   sul   sito istituzionale della provincia o del comune da  parte  del  presidente della provincia o del sindaco entro i sette  giorni  successivi  alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione  dell’ente locale, con l’indicazione della data  di  trasmissione  alla  sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 3. In caso di scioglimento  anticipato  del  Consiglio  comunale  o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti  giorni dal provvedimento di indizione  delle  elezioni  e,  nei  tre  giorni successivi la  relazione  e  la  certificazione  sono  trasmesse  dal presidente della provincia o dal sindaco alla  sezione  regionale  di controllo della Corte dei conti. La  relazione  di  fine  mandato  e’ pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune  entro e non oltre i sette giorni successivi  alla  data  di  certificazione effettuata   dall’organo   di   revisione   dell’ente   locale,   con l’indicazione della data di trasmissione alla  sezione  regionale  di controllo della Corte dei conti.)) 

3-bis. ((COMMA NON PIU’ PREVISTO DAL D.L. 6 MARZO  2014, N.16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68)). 

 4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attivita’ normative e amministrative svolte  durante il mandato, con specifico riferimento a: 

    a) sistema ed esiti dei controlli interni; 

    b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

   c) azioni  intraprese  per  il  rispetto  dei  saldi  di  finanza pubblica programmati estato del percorso di convergenza  verso  i fabbisogni standard; 

    d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal  comune o dalla provincia ai sensi dei numeri  1 e 2 del  comma  primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni  intraprese per porvi rimedio; 

    e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del  percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi  resi, anche utilizzando come   parametro  di  riferimento  realta’ rappresentative dell’offerta di prestazioni con il  miglior  rapporto qualita-costi; 

    f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

  5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa  con  la Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali ai sensi  dell’articolo 3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il  Ministro dell’interno, di concerto  con  il  Ministro  dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione  della relazione di fine mandato, nonche’  una  forma  semplificata  del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata  adozione  dell’atto  di  cui  al  primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco  sono  comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4. 

  6. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della  relazione  di fine  mandato, al sindaco e, qualora non abbia  predisposto  la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale e’ ridotto della meta’, con riferimento alle tre successive mensilita’, rispettivamente, l’importo dell’indennita’ di mandato e degli emolumenti. Il sindaco e’, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione,  motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente. 

 

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