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Nella Delibera n. 129 del 17 febbraio 2021, l’Anac chiarisce che la clausola della lex specialis che prevede l’obbligo di pagamento di un corrispettivo per l’espletamento dei servizi della Centrale di committenza e di tutte le attività di gara a carico del futuro aggiudicatario, e che onera tutti i concorrenti di produrre un atto unilaterale d’obbligo in sede di gara, è illegittima per contrasto con l’art. 2 della Costituzione e con l’art. 41, comma 2-bis del Dlgs. n. 50/2016, nonché per contrasto con il Principio di tassatività delle clausole di esclusione. Quindi, la clausola oltre ad essere affetta da violazione di legge, è nulla ed inefficace ab origine. Fermo restando la valutazione, che ha carattere discrezionale, relativa ai provvedimenti conseguenti che la Stazione appaltante può adottare, quest’ultima, senza annullare tout court gli atti di gara e l’intera procedura, può valutare di avviare un procedimento di autotutela volto a dichiarare la nullità parziale degli atti, dietro motivata valutazione anche dell’interesse pubblico alla conservazione della gara già espletata rispetto a quello della sua integrale rinnovazione e all’interesse facente capo ai controinteressati in assenza di ulteriori e diversi motivi di doglianza in grado di inficiare sotto altri profili la procedura medesima.

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