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Il Consiglio di Stato chiarisce gli effetti dell’omesso o tardivo versamento del contributo ANAC per la partecipazione ad una gara

L’omesso o tardivo versamento del contributo ANAC per la partecipazione ad una gara quali effetti ha sul concorrente? Si esclude o si può andare in soccorso istruttorio? Risponde a queste domande il Consiglio di Stato con la sentenza 23 aprile 2021, n. 3288 che chiarisce inequivocabilmente ogni dubbio.

Propone ricorso una società esclusa da un bando di gara per il servizio di smaltimento dei rifiuti per aver pagato in ritardo il contributo, previsto dal disciplinare, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Esclusione motivata dall’amministrazione comunale per il pagamento effettuato oltre due settimane il termine ultimo della presentazione delle domande. Il Tar, in primo grado, ha dato ragione all’amministrazione comunale. Mentre per la società il bando non prevedeva l’esclusione per il mancato o ritardato pagamento del contributo.

Il comune, con la procedura di soccorso istruttorio, aveva chiesto alla società la ricevuta del versamento del contributo all’Anac effettuato nei termini previsti. E non di provvedere al pagamento. Nel disciplinare, infatti, viene usato il termine “perentorio” con il riferimento al termine per il pagamento del contributo. Per i giudici, il termine perentorio “esprime chiaramente l’effetto preclusivo conseguente al mancato rispetto del termine indicato dal bando”. E quindi il mancato versamento del contributo, determina “l’inammissibilità dell’offerta anche nelle gare volte all’affidamento di appalti di servizi”. Ecco perché il ricorso è stato respinto.

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