12/05/2021 – Il Consiglio di Stato ha chiesto all’Adunanza Plenaria di rivedere un principio dettato in tema di dissesto finanziario degli enti locali.

La V sezione del Consiglio di Stato ha chiesto all’Adunanza plenaria di rimeditare il principio affermato con la sentenza n. 15 del 5 agosto 2020, secondo cui “la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo”.

 

Nuovo deferimento Deve essere sottoposta all’attenzione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la rimeditazione della propria affermazione contenuta nella sentenza n. 15 del 5 agosto 2020 in base alla quale “la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo”.

 

Con l’ordinanza in esame, la V sezione del Consiglio di Stato ha richiesto all’Adunanza plenaria di rimeditare il principio dalla stessa affermato con la sentenza n. 15 del 5 agosto 2020 (in Foro it., 2020, III, 664, con nota di BARILA’, nonché oggetto della News US, n. 92, del 3 settembre 2020, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, ma sulla quale si veda infra § g), secondo cui “la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo”.

Consiglio di Stato, Sez. V, ord. del 21 aprile 2021, n. 3211

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