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La V sezione del Consiglio di Stato ha chiesto all’Adunanza plenaria di rimeditare il principio affermato con la sentenza n. 15 del 5 agosto 2020, secondo cui “la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo”

Cons. St., sez. V, ordinanza 21 aprile 2021, n. 3211

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