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Corte di Cassazione, sentenza n. 15899 del 27 aprile 2021

Nella fattispecie in esame, vi è stato un accesso abusivo al sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate ed ai luoghi, virtuali, di esclusiva riferibilità del contribuente-soggetto privato titolare e protetti da password, costituiti dal cd. cassetto fiscale.

Tale “servizio informatico fiscale”, definito cassetto fiscale, rientra nell’alveo della nozione di domicilio informatico, alla cui inviolabilità è diretta la tutela penale del precetto previsto dall’art. 615-ter cod. pen.

La ricorrente si è introdotta nel cassetto fiscale della vittima, utilizzando indebitamente password ottenute in vece della titolare di detto “cassetto” (e verosimilmente ivi si è trattenuta per compiere registrazioni, ma la contestazione di reato attiene alla sola condotta di accesso abusivo), senza il consenso di costei, ignorando deliberatamente la volontà palese della persona offesa di non autorizzarla più ad operare in sua delega.

E la consapevolezza di tale mancanza di consenso – unitamente al dolo generico utile ad integrare il coefficiente soggettivo del reato (nel senso che il soggetto agente deve avere la coscienza e la volontà di accedere ad un sistema informatico o telematico provvisto di misure di sicurezza contro non avendone legittimo titolo) – è stata tratta, come si è già chiarito, da elementi concreti di indiscutibile valenza: l’interruzione dei rapporti e l’astio manifesto tra le due sorelle a partire dall’anno 2010, con la conseguente modifica delle password di ingresso al cassetto fiscale già in possesso della ricorrente dal 2006 da parte della persona offesa; l’essersi procurata l’imputata password di nuovo conio all’insaputa della sorella (che non era riuscita ad entrare in ragione di tale modifica proditoria); infine, l’aver operato nel sistema informatico per la registrazione del contratto di locazione, immediatamente dopo essersi procurata le nuove chiavi d’accesso.

Del resto, finanche qualora volesse parzialmente accedersi alla tesi difensiva, secondo cui la ricorrente si è introdotta nel cassetto fiscale della sorella in virtù della concessione in passato, da parte sua, delle password di ingresso, configurerebbe comunque reato accedervi abusivamente, in un tempo successivo, in contrasto con la volontà della vittima, ad esempio perché, come nel caso di specie, l’imputata ben sapeva di aver interrotto con costei i rapporti di affectio familiare in seguito ad intense dispute personali e di gestione del patrimonio comune.

Questa Sezione ha già chiarito, infatti, ancora una volta in ambito di relazioni private ed endofamiliari (in una fattispecie concreta che rivela punti di contatto con quella in esame), che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 615-ter cod. pen., non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio (Sez. 5, n. 2905 del 2/10/2018, B., Rv. 274596).

In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: configura il reato previsto dall’art. 615-ter cod. pen. la condotta di chi si introduca nel “cassetto fiscale” altrui, contenuto nel sistema Informatico dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando password modificate e contro la volontà del titolare.

Rimane irrilevante, come già sottolineato, l’aspetto diacronico dell’autorizzazione a conoscere ed utilizzare le password di accesso a tale sistema informatico, in passato ottenuta dall’agente, sulla base del rapporto all’epoca instaurato con la titolare del diritto, e poi successivamente revocata, tramite comportamenti espressivi di tale volontà.

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