03/05/2021 – Si risponde di danno erariale anche se cagionato a una amministrazione diversa da quella di appartenenza

Cassazione sezioni unite 10741/2021

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione sono chiamate a decidere in ordine alla giurisdizione della Corte dei Conti riguardo a una condotta illecita commessa da funzionari pubblici che, indirettamente, ha causato un danno erariale ad altri enti.

Il caso riguarda dei componenti della Commissione per il federalismo fiscale istituita presso il Ministero dell’Economia e Finanze che, a causa del loro comportamento omissivo, avrebbero causato un grave danno agli enti locali a causa della successiva impossibilità di recuperare 28 milioni di euro derivanti dal mancato versamento dei tributi riscossi da parte di un esattore.

I funzionari, opponendosi alle decisioni della Corte territoriale, avevano evidenziato di avere un rapporto di servizio con il MEF, nel mentre l’ammanco era derivato dalla condotta illecita di una società privata in danno di un certo numero di comuni, che dell’attività di riscossione di essa si era avvalso. Conseguentemente si trattava di un danno contrattuale, autonomamente gestito dalle parti, al quale gli incolpati erano estranei, poiché le funzioni attribuite alla Commissione, della quale i predetti erano componenti, atteneva «all’esercizio della autotutela amministrativa negli interessi della Amministrazione Finanziaria dello Stato che ha istituito l’Albo» e, quindi, essa rispondeva solo nei confronti dello Stato; per contro gli enti autonomi territoriali, godendo di autonomia finanziaria, non erano tenuti a trasmettere al Ministero atti e contratti e nei di loro confronti non è consentito esercizio di potere ispettivo o di controllo.

E aggiungevano che la Procura regionale, con le sue minute verifiche sull’attività della Commissione, avrebbe finito per sindacare le scelte discrezionali di questa, dando vita a un «non consentito generalizzato controllo (…) nei confronti della Commissione e degli uffici del MEF», esulante dalla giurisdizione della Corte dei Conti.

I giudici della Corte Suprema, richiamando l’articolo 1, comma 3, della legge 20/1994 riaffermano il principio per il quale “la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa  degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente  alla  data  di entrata in vigore della presente legge”.

Inoltre, rigettando la richiesta di assenza di dolo nelle azioni messe in atto dalla Commissione, affermano che, ai fini della responsabilità risultava “bastevole il fatto oggettivo stesso”.

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