01/07/2021 – La peculiare figura dell'”esperto” di nomina sindacale nell’ordinamento della Regione Siciliana

Nell’ ambito della prerogativa che attribuisce alla Regione Siciliana legislazione potestà esclusiva (art. 15, lettera “O” dello Statuto) in materia di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative” è stata emanata la L.R. n. 7/1992 che, all’art. 14, come sostituito dall’art. 9 della L.R. 5/2021, attribuisce al Sindaco la possibilità di nominare esperti esterni per supportarlo nell’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza e anche per attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità per le quali l’ente abbia documentabili 

carenze delle specifiche professionalità. 

Prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 5/2021 gli incarichi ad esperti esterni erano consentiti esclusivamente per l’espletamento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco. Tale facoltà, che viene ancora mantenuta nella nuova formulazione dell’art. 14 della L.R. 7/1992, è stata introdotta nell’ordinamento regionale in evidente stretta connessione con la previsione dell’elezione diretta del Sindaco che ha implicato l’attribuzione di maggiori e complesse funzioni in capo allo stesso.

La L.R. n. 7/1992, come è noto, ha completamente ridisegnato il ruolo del Sindaco ponendolo in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini, in quanto organo eletto direttamente dai cittadini sulla base del programma politico-amministrativo che egli si è impegnato a realizzare e senza che sussista più, necessariamente, un rapporto fiduciario con il Consiglio comunale. 

L’elezione diretta ha fatto assumere al Sindaco un ruolo attivo e funzionalmente autonomo nell’ambito della gestione politico-amministrativa dell’Ente locale che si estrinseca anche con l’esercizio di funzioni generali d’indirizzo, d’impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo degli uffici burocratici e competenze c.d. residuali ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 7 del 1992. 

In tale contesto deve essere inquadrata la previsione normativa recata dall’art. 14 della l.r. n. 7 del 1992, espressione dell’autonomia legislativa primaria, finalizzata a consentire al Sindaco la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti assegnatigli dall’ordinamento consentendo di configurare la nomina dell’esperto, condotta intuitu personae, come una prerogativa speciale caratterizzata dall’instaurarsi di un rapporto di natura fiduciaria tra lo stesso ed il soggetto incaricato, subordinata soltanto alle specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune possibilità riconosciuta ai dirigenti di avvalersi di consulenti al sussistere di determinate condizioni prescritte dalla legge.

Tale differenziazione di regime, acclarata pacificamente dalla Corte dei Conti, determina per la fattispecie de quo la sostanziale inapplicabilità delle norme statali relative alle “consulenze”.

L’incarico in esame presuppone, infatti, un ruolo attivo e propositivo di stretta collaborazione correlato al processo di elaborazione delle scelte di indirizzo e delle politiche pubbliche dell’ente comunale, strumentale rispetto a quello esercitato dal Sindaco e che, quindi, non può che esserecaratterizzato da un rapporto di natura fiduciaria.

PROSEGUE QUI 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto