tratto da lavoripubblici.it - a cura di Giorgio Vaiana

Il TAR Campania chiarisce la legittimità di un ordine emesso per la demolizione di una palificata realizzata per il contenimento di un costone roccioso.

Posso realizzare una palificata di contenimento di un costone roccioso senza alcuna autorizzazione visto che si tratta di motivi di sicurezza? La risposta è interessante e la forniscono i giudici del Tar Campania con la sentenza n. 4236/2021.

A proporre ricorso il proprietario di un terreno che ha realizzato una palificata di contenimento di un costone roccioso che sovrasta la sua proprietà. Per il comune, però, è abusivo e va demolito. Il proprietario sostiene che si tratta, in realtà, di un’opera priva di rilevanza edilizia e di visibilità (quindi non sottoposta a permesso di costruire e autorizzazioni paesaggistiche) realizzata per motivi di sicurezza, ossia quelli concreti di smottamenti del terrapieno che si trova nei pressi della sua abitazione. E comunque di una situazione temporanea, visti i lavori che deve realizzare l’amministrazione comunale.

I giudici analizzano la situazione. Intanto la struttura realizzata non è precaria, in quanto i pali sono di cemento prefabbricato. E, si legge nella sentenza, “tenuto conto della natura vincolata dell’area e dell’assenza di documentazione attestante la presentazione agli atti del Comune di un progetto per il contenimento del rischio di cedimento rappresentato in atti”, non si può parlare di natura pertinenziale dell’opera. Si tratta, dunque di nuova costruzione e che, pertanto, deve rispettare il DPR 380/2001 (il c.d. Testo Unico Edilizia), in quanto “costituiscono nuovi organismi edilizi, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico ed ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio di riferimento, che ricade in zona assoggettata a vincolo paesaggistico“.

Non importa che nella zona incombe un reale pericolo di smottamenti, dicono i giudici. L’attesa affinché il comune ponga rimedio alla situazione e quindi effettui i lavori di consolidamento, “non avrebbe potuto consentire alcuna iniziativa autonoma d’urgenza, come quella attuata mediante la unilaterale realizzazione della palificata oggetto della sanzione impugnata“. E il proprietario del terreno, che aveva dichiarato la situazione come “temporanea”, non ha mai rimosso la palificata dopo sei anni. Il ricorso è stato dunque respinto e confermata l’ordinanza di demolizione.

Pubblicato il 21/06/2021

N. 04236/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04486/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4486 del 2015, proposto da **** ****, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Di Meglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Comune di Barano D’Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ciriaco Rossetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

per l’annullamento

dell’ordinanza n.41 del 21/5/2015, con la quale il Dirigente dell’u.t.c. ha ingiunto la demolizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Barano D’Ischia;

Visti tutti

gli atti della causa; Relatore nell’udienza smaltimento da remoto del giorno 8 giugno 2021 il dott. Paolo Passoni; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premette il ricorrente di essere proprietario di un complesso immobiliare, sito nel comune di Barano d’Ischia, alla località ****, conformato a terrazzamenti.

Egli impugna l’ordinanza del Comune di Barano d’Ischia in data 21/5/15 con la quale è stata ingiunta la demolizione, sul terreno di sua proprietà, di una palificata priva di alcun titolo edilizio, che il ricorrente sostiene aver realizzato per motivi di sicurezza, a contenimento del costone sovrastante. Viene dedotta l’illegittimità della misura demolitoria, perché diretta su un’opera priva di rilevanza edilizia e di visibilità (e quindi non sottoposta a permesso a costruire neanche ad autorizzazione paesaggistica), finalizzata a porre rimedio ad una situazione di pericolo concreto derivante da avvenuti smottamenti del terrapieno nei pressi della casa di abitazione.

Si sarebbe comunque trattato di “…un rimedio provvisorio e cautelare in attesa che la Pubblica Amministrazione approvi il progettato intervento di consolidamento definitivo dell’area, come si desume dalla relazione del 10/4/15 del geom. ****, che espressamente si richiama”.

L’amministrazione civica sarebbe pertanto incorsa in vizi di difettosa istruttoria oltre che di carenza di motivazione circa l’interesse pubblico in concreto perseguito (in realtà inesistente).

Sussisterebbe poi l’incompetenza del dirigente procedente in luogo del Sindaco, unico titolato quale ufficiale del governo ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità. In ogni caso se il provvedimento qui gravato avesse inteso tutelare l’assetto ambientale, avrebbe dovuto essere emesso dal responsabile del servizio ambientale e non da quello del servizio di vigilanza edilizia.

Si è costituito in giudizio il Comune di Barano d’Ischia che ha controdedotto con memoria.

Con ordinanza 1756/15 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensiva, mentre nel corso dell’udienza di smaltimento da remoto dell’8.6.21 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Vanno in primo luogo disattesi i rilievi censori sulla asserita incompetenza del dirigente civico che ha adottato l’ordinanza oggetto di impugnativa. Il deducente richiama infatti le titolarità a provvedere del Sindaco quale ufficiale del governo in materia di provvedimenti contingibili e urgenti che qui non ricorrono, vertendosi in ordine ad una misura demolitoria per abusi edilizi e paesaggistici demandata alla ordinaria competenza dirigenziale dell’ente civico.

Anche l’altro riferimento al “responsabile del servizio ambientale” che avrebbe dovuto sovrintendere alla “tutela ambientale” perseguita nel provvedimento in questione appare privo di pregio, poiché anche le violazioni paesaggistiche di manufatti senza titolo in territori vincolati restano subordinati alle conseguenti sanzioni del medesimo titolare dell’ufficio tecnico, competente a reprimere le collegate violazioni edilizie.

Restano poi da disattendere le doglianze mirate a sostenere la natura accessoria e pertinenziale delle opere in contestazione, trattandosi invece –come motivatamente illustrato in sede cautelare- di un intervento di natura non precaria, “stante l’uso di pali in cemento prefabbricato, tenuto conto della natura vincolata dell’area e dell’assenza di documentazione attestante la presentazione agli atti del Comune di un progetto per il contenimento del rischio di cedimento rappresentato in atti” (ordinanza della Sezione n. 1576 del 10.7.2015 non appellata, i cui contenuti sono comunque rimasti privi di alcuna specifica confutazione).

Pertanto, come correttamente controdedotto dal patrono civico, le opere oggetto della impugnata ordinanza di demolizione, accertate dall’UTC con verbale del 15.04.2015, vanno considerate alla stregua di interventi di nuova costruzione ex art. 3 lett. e) del D.P.R. 380/01 in quanto costituiscono nuovi organismi edilizi, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico ed ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio di riferimento, che ricade in zona assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 19.6.1958.

Tornando poi all’annunciata progettazione preordinata a porre rimedio (con le dovute procedure) ai conclamati pericoli di smottamenti in zona, va comunque puntualizzato che a tutto concedere l’attesa delle necessarie approvazioni non avrebbe potuto consentire alcuna iniziativa autonoma d’urgenza, come quella attuata mediante la unilaterale realizzazione della palificata oggetto della sanzione impugnata.

Infine è appena il caso di precisare che pur a distanza di anni il ricorrente non ha partecipato alcun séguito all’intendimento espresso nel gravame introduttivo del 2015 di rimuovere “a breve” spontaneamente la palificata in questione (sempreché non vi abbia medio tempore provveduto d’ufficio il Comune intimato, il quale però, anche da parte sua, nulla ha precisato in merito, limitandosi da ultimo a chiedere il passaggio in decisione della causa con memoria del 3.6.21).

In ogni caso, l’acclarata infondatezza del gravame consente di prescindere dall’attualità dell’interesse alla decisione di merito, il cui venir meno non è stato comunque dichiarato dal ricorrente, neanche nei suoi più recenti apporti difensivi.

In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento. Sussistono ragioni che consigliano la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), respinge il ricorso in epigrafe;

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio da remoto del giorno 8 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente, Estensore

Davide Soricelli, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

IL PRESIDENTE,

ESTENSORE Paolo Passoni

Nessun tag inserito.

Torna in alto