14/07/2021 – Provvedimento del Garante Privacy su istanze di accesso civico riguardanti i punteggi per progressioni economiche orizzontali di dipendenti pubblici.

Il Garante per la protezione dei dati personali, su richiesta del Responsabile anticorruzione e trasparenza di un comune, ha espresso parere in merito ad accesso civico ai punteggi delle progressioni economiche orizzontali dei dipendenti pubblici.

In particolare, a seguito di presentazione di più istanze di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, volte a ottenere copia di provvedimenti riguardanti l’approvazione delle graduatorie e relative attribuzioni di Progressioni economiche orizzontali, nonché delle attestazioni del numero dei dipendenti ammessi alla selezione e del numero dei relativi beneficiari delle predette progressioni economiche, il Comune ha accolto parzialmente tutte le istanze, trasmettendo la copia delle determinazioni con i relativi allegati, ma con i dati personali oscurati per motivi di riservatezza, nonché le attestazioni dei dati numerici richiesti.

 

Il soggetto richiedente l’accesso civico ha dunque presentato al RPCT del Comune richieste di riesame sui provvedimenti di accoglimento parziale, lamentando l’oscuramento dei dati e chiedendo di ottenere almeno la comunicazione dei punteggi contenuti nelle delibere.

Con il provvedimento n. 199/2021, il Garante privacy ha precisato che il Responsabile anticorruzione e trasparenza (Rpct) del comune ha accordato l’accesso civico parziale in una modalità che risulta conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, ossia fornendo la documentazione richiesta senza i dati e le informazioni personali, idonei a identificare i soggetti interessati anche indirettamente.

 

Per il Garante, un eventuale accesso civico anche ai punteggi dei singoli dipendenti potrebbe arrecare ai dipendenti comunali interessati e facilmente identificabili in caso di ostensione, un pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali.

 

Possibile invece per l’istante accedere ai punteggi richiesti mediante l’accesso documentale, se in grado di dimostrare di essere titolare di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

 

Provvedimento n. 199 del 13 maggio 2021

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