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L’Aran ha elaborato, per il comparto Funzioni Centrali che fa da apripista per gli altri, la piattaforma attuativa della riforma dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, operata con l’articolo 3 del d.l. 80/2021, introducendo la nuova “area” o “categoria” delle alte professionalità.

Il testo novellato dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 prevede, infatti: “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della  scuola, delle  accademie, conservatori  e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione  collettiva  individua,  una  ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione […]“.

Nei fatti, quindi, si sta delineando seriamente un approccio nuovo al lavoro nella pubblica amministrazione, che apra a percorsi di carriera.

Gli strumenti, a ben vedere, sono due: uno è il ritorno alle progressioni di carriera o “verticali”, quelle finalizzate al passaggio alla successiva più elevata categoria di inquadramento, mediante selezione interamente riservata e non più con concorso pubblico con riserva di posti. Selezioni interne dedicate ai soli dipendenti della PA che intenda verticalizzare i più meritevoli rendono, evidentemente, le progressioni in modo più diretto uno strumento finalizzato proprio alla carriera. Per altro, la novella del d.l. 80/2021 punta molto alla formazione professionale ed all’esperienza, come requisiti per le verticalizzazioni.

Il secondo strumento è appunto quello dell’allungamento degli “scalini” della carriera, che sarà frutto dell’introduzione della nuova area di inquadramento dei dipendenti di “elevata qualificazione”.

Il percorso di carriera, quindi, diviene più ampio e fluido: la “elevata qualificazione” appare una sorta di vera e propria “area quadri” o “pre dirigenza”.

Lo si evince analizzando l’ipotesi dell’Aran, con specifico riferimento alle “capacità” previste e alle “responsabilità” connesse.

In quanto alle capacità, la proposta richiede che il personale da inquadrare nella nuova area svolga attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità; oppure, si impegni in funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

Il primo gruppo delle “capacità” è tipico proprio della funzione di un vertice organizzativo. Il secondo, riguarda invece funzioni non necessariamente connesse alla direzione di team, ma di ricerca e progettazione, anche realizzare individualmente.

In quanto alle responsabilità, esser saranno “amministrative e di risultato” e connesse alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate. Non mancerà quindi proprio la responsabilità di team di lavoro o di unità organizzative di medio/elevata complessità, come la responsabilità derivante dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente.

C’è da considerare che nella proposta Aran, l’area di inquadramento immediatamente inferiore a quella nuova costituenda non ha se non in via eventuale e parziale capacità e responsabilità connesse alla conduzione di uffici e team di lavoro.

Dunque, la nuova area, che sarà “quarta” per i comparti che oggi sono organizzati su tre, ma “quinta” per i comparti, come Sanità e Funzioni Locali già organizzati su 4 aree, “estrapolerà” da quella oggi al vertice, una serie di responsabilità e competenze.

Ovviamente, siamo solo all’inizio del complesso percorso di istituzione della nuova area, che, per altro, a giudicare dalle informazioni date dai media, lascia i sindacati confederali piuttosto freddi e scettici.

Manca, quindi, ancora un elemento fondamentale: il coordinamento della nuova categoria professionale con l’istituto dell’area delle Posizioni Organizzative.

Fino ad oggi, è proprio l’area delle Posizioni Organizzative lo strumento che i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno previsto per configurare i funzionari di vertice delle amministrazioni alla stregua, nella sostanza, di “quadri”, ai quali poter chiedere funzioni organizzative e di risultato, anche con conduzione di gruppi di lavoro ed assunzione di connesse responsabilità, derivanti pure da possibili deleghe.

C’è, quindi, la necessità di capire se, una volta costituita la nuova area:

  1. le Posizioni Organizzative scompariranno, in quanto di fatto coincidenti con l’inquadramento nella nuova area;
  2. oppure, resteranno; ma allora, si dovrà chiarire a chi saranno destinate: al personale inquadrato nella nuova area esclusivamente? Al personale dell’area immediatamente inferiore, nelle more della copertura dei posti connessi alla nuova? Al personale dell’area immediatamente inferiore, in concorrenza comunque con quello della nuova area? Al personale dell’area immediatamente inferiore, in concorrenza con quello della nuova area, ma con poteri e responsabilità ridotti?

Come si può notare, i nodi da sciogliere vi sono e non sono semplici, al di là della apprezzabile intenzione di creare carriere interessanti e, soprattutto, realmente percorribili per i dipendenti pubblici che mostreranno di valere.

Per accedere direttamente alla nuova area, mediante concorso, la proposta immagina questi requisiti: laurea specialistica accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l’iscrizione ad albi professionali.

Il problema resta, in quanto alla selezione, sempre lo stesso: l’assenza di una definizione chiara di cosa sia la cosiddetta “esperienza lavorativa in funzioni specialistiche”.

E’ assai chiaro che l’idea certamente apprezzabile di introdurre una figura predirigenziale possa davvero funzionare, se si corrobora con sistemi di selezione davvero adeguati. Non dovrebbe, quindi, mancare una definizione chiara e dettagliata delle “esperienze professionali”; soprattutto, se non fosse la contrattazione nazionale collettiva (che si dubita possa spingersi fino a questi elementi di regolazione), dovrebbe essere una norma di legge a stabilire con precisione appunto i requisiti delle esperienze professionali e, soprattutto, i pesi ed i punteggi da attribuire. Per evitare che ciascun ente si scateni nello stabilire, in modo totalmente autonomo ed irrazionale, pesi e strumenti, col rischio di creare sistemi di reclutamento o di progressione interna eccessivamente personalizzati.

E’ piuttosto chiaro, infatti, che immediatamente dopo la sua istituzione, la nuova area sarà popolata prevalentemente mediante progressioni verticali, più che attraverso concorsi (non così, forse, per le figure professionali da assumere a tempo determinato ai fini del Pnrr).

Sarebbe, quindi, fondamentale, anche data l’assenza di controlli preventivi di legittimità che da quasi 30 anni ormai funesta l’azione amministrativa, stabilire criteri molto chiari e verificabili di pesatura delle esperienze ed una loro esatta e codificata qualificazione, così da garantire che nella nuova area confluisca davvero personale altamente qualificato. Per non vanificare per l’ennesima volta una riforma

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