08/06/2021 – Il provvedimento di revoca di un assessore è da ricondurre agli atti di alta amministrazione e non va confuso con l’atto politico

Il provvedimento di revoca di un assessore è da ricondurre agli atti di alta amministrazione e non va confuso con l’atto politico. Gli atti di alta amministrazione configurano una species del più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi. Infatti, il controllo del giudice non ha la stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali. La stessa motivazione assume connotati di semplicità e il sindacato del giudice risulta complessivamente meno intenso ed incisivo. La revoca degli assessori non può essere assoggettata alle regole sostanziali e procedimentali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi. In particolare, non debbono essere soddisfatti requisiti particolarmente severi e analitici nella motivazione dell’atto, potendosi questa basarsi su valutazioni di opportunità politico-amministrativa, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore.

Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 936 del 20 maggio 2021

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