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La Revisione della disciplina del subappalto non è tra le misure urgenti ma quelle a regime del PNRR.

È iniziato ieri il percorso della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni bis o Governance PNRR) che contiene nel Titolo IV, dall’articolo 47 all’articolo 56, le norme relative ai contratti pubblici.

Tra i vari articoli, l’articolo 49 è dedicato alle modifiche alla disciplina del subappalto, oggetto di parecchi problemi con la comunità economica europea tra i quali una lettera di costituzione in mora nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273, con la quale la Commissione Europea ha contestato all’Italia l’incompatibilità di alcune disposizioni dell’ordinamento interno in materia di contratti pubblici rispetto a quanto disposto dalle direttive europee relative alle concessioni (direttiva 2014/23), agli appalti pubblici nei settori ordinari (direttiva 2014/24) e agli appalti pubblici nei settori speciali (direttiva 2014/25) (leggi articolo).

In verità, nel PNRR presentato alla Comunità economica europea si parla di subappalto nella parte in cui si parla delle misure a regime. Le modifiche previste alla normativa sugli appalti pubblici sono, infatti, di due tipi:

  • le misure urgenti su cui occorre un provvedimento immediato;
  • le misure a regime da attuare successivamente ad una legge delega.

La problematica del subappalto è una di quelle inserite nelle misure a regime e per le quali il Governo avrebbe dovuto attendere una delega da parte del Parlamento (vedi pagina 66 del PNRR inviato).

In pratica, la problematica sul subappalto avrebbe dovuto trovare soluzione con un decreto legislativo successivo alla legge delega del Parlamento a cui sarebbe spettato il compito di definire i paletti necessari. Paletti relativi ad una decisione di natura politica sui percorsi alternativi che si sarebbe potuto individuare per gli appalti sopra la soglia UE e quelli sotto.

Oggi ci troviamo di fronte alla novità dell’articolo 49 che introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021.

Il comma 1 reca deroghe con immediata vigenza dalla data di entrata in vigore del decreto, volte a disporre che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto, sopprimendo conseguentemente l’art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2018 (cd. decreto sblocca cantieri) – il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40 per cento detto limite – nonché a modificare l’art. 105 del Codice al fine di:

  • prevedere che non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
  • sopprimere la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento;
  • riferire direttamente al subappaltatore l’obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
  • stabilire l’obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti.

Si tratta, quindi, di deroghe ad un articolato che resta, però, vigente, anche se non può essere più applicato.

Il comma 2 apporta una serie di modifiche definitive all’art. 105 del Codice destinate ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021, volte a:

  • eliminare per il subappalto il limite del 30 per cento (anche per le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento);
  • affidare alle stazioni appaltanti il compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori;
  • prevedere la responsabilità in solido tra contraente generale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si tratta, quindi, di modifiche definitive che, nelle previsioni del PNRR, avrebbero dovuto essere attuate attraverso un decreto legislativo predisposto dal Governo e successivo ad una legge delega in cui il Parlamento avrebbe dettato i principi sui quali basare il decreto legislativo stesso.

Il comma 3 detta disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine di assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e di disporre l’adozione da parte delle stesse amministrazioni del documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera e del regolamento che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa.

Il comma 4 autorizza infine la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per garantire la piena operatività e l’implementazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e provvede alla copertura dei relativi oneri.

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