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Riflessioni a caldo sul Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77.

Nel corso della discussione che ha accompagnato la predisposizione del Decreto Legge 77/2021 si è parlato, spesso a sproposito, del subappalto.

Ecco, dopo il prologo di polemiche, dopo aver letto il Decreto, mi è tornata in mente una scena del film “Berlinguer ti voglio bene” ( vedi qui https://youtu.be/cQrHHQnmOnw) che secondo me esemplifica in maniera esemplare il dibattito che si è prodotto su temi che, invece, meriterebbero bel altro approccio.

Meglio prenderla sul ridere, anche se amaramente.

Perché se è assolutamente condivisibile tutelare il lavoro ed i lavoratori, non si devono sottacere le criticità derivanti da un decreto che, per come scritto, rischia di creare più problemi di quelli che invece si intenderebbe risolvere.

Infatti, con il mix di proroghe e contestuali modifiche che sono in vigore dal 1 giugno, l’articolo 105 del Codice diventa difficilmente “governabile”.

Che cosa vuol dire infatti ( comma 1 dell’articolo 105 ) “1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”?

Siccome la categoria prevalente è, per definizione, una sola[1], in realtà si fa riferimento ad una fattispecie ( “il complesso delle categorie prevalenti”) che semplicemente non esiste e che, pertanto, rischia di rimanere una mera enunciazione destinata a rimanere sulla carta.

Come si fa infatti ad assumere in maniera prevalente l’esecuzione del “complesso delle categorie prevalenti” se la normativa in materia di lavori pubblici ( ed il Codice ), da anni, prevede l’indicazione di una sola “categoria prevalente”?.[2]

Questa la prima incongruenza ( che comunque è in vigore dal 1 giugno).

La seconda riguarda i “contratti ad alta intensità di manodopera”[3].

L’inserimento dei “contratti ad alta intensità di manodopera” tra quelli la cui esecuzione non può essere affidata in maniera prevalente a terzi ( oltre che in forma integrale), sembrerebbe essere riferita principalmente agli appalti di servizi. Ma, ai sensi del comma 2 dell’articolo 105,[4] essa può anche essere applicata agli appalti di lavori.

Ora, se per i “contratti ad alta intensità di manodopera” è stabilito che l’esecuzione non può essere affidata in maniera prevalente a terzi, a me pare che questo implichi che, per come scritta la norma, di fatto ( almeno per gli appalti di servizi mi sembra sostenibile ) venga reinserito un limite ( il 49,99% delle prestazioni)  per le prestazioni da affidare in subappalto.

Con buona pace della Sentenza Corte di Giustizia 26 settembre 2019, causa C-63/18, che ha stabilito come la norma sul limite “automatico” al subappalto sia incompatibile con l’ordinamento euro-unitario.

L’impressione comunque è che le modifiche apportate non siano state minimamente coordinate con le norme già in essere per cui, fino al 31 ottobre sarà necessario “incrociare” la nuova soglia del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture[5] con un assetto normativo consolidato  e, dunque , procedere ad un necessario coordinamento tra “vecchio e nuovo”.

Non sarà comunque una cosa semplice, in particolare per i lavori, perché :

a)Non risulta chiaro il perimetro della deroga al comma 5 dell’articolo 105[6], per cui potrebbe essere ancora sostenibile un’interpretazione secondo cui per le Sios, qualora superino il 10% dell’importo totale dei lavori, continui ad operare l’articolo 1 del DM 10/11/2016 n.248[7] con loro subappalto al 30% e non cumulabilità  con il limite del 50% di contratto. In fondo la deroga è  riferita all’articolo 105 comma 5 e non al DM 248/2016. Ma, a fronte della perentorietà del comma 1 dell’articolo 49, può essere ragionevole anche sostenere che, Sios o non Sios, il limite delle lavorazioni subappaltabili è il 50% del contratto, ed a tale limite occorre allineare le categorie prevalenti e quelle scorporabili;

b)II limite “automatico” al subappalto è incompatibile con l’ordinamento euro-unitario, come ha recentemente ricordato Consiglio di Stato, Sez. V, 31/ 05/ 2021, n. 4150 ( almeno per il “sopra soglia”), per cui il periodo transitorio ( 1 giugno 2021- 31 ottobre 2021) potrebbe risultare ancora a rischio di contenziosi;

c)Il mancato coordinamento con il D.P.R. 207 /2010 rischia di rallentare ( paradossalmente ) l’approvazione dei progetti in itinere, contenenti Capitolati Speciali d’Appalto calibrati sulla normativa preesistente[8].

Quanto evidenziato per i lavori pubblici vale anche per forniture di beni e servizi.

Anche in questo caso siamo in presenza di un progetto[9]  che deve prevedere prestazioni principali e secondarie[10], specifiche tecniche[11], ed evidentemente quantificare la percentuale massima subappaltabile.

Percentuale che, per i “contratti ad alta intensità di manodopera”, come detto, trova la sua definizione nel “nuovo” comma 1 dell’articolo 105, dove è stabilito che l’esecuzione non può essere affidata in maniera prevalente a terzi.

Insomma,  il periodo “transitorio” sul subappalto non sarà semplice.

2.Percentuale subappaltabile e qualificazione degli operatori.

La modifica del “Decreto Semplificazioni 2021” incide in maniera significativa anche nella definizione dei requisiti di partecipazione ( e di esecuzione ) degli operatori concorrenti.

Il subappalto  offre infatti al concorrente la possibilità di integrare la propria qualificazione con quella di un altro operatore economico al fine della partecipazione alla gara e dell’esecuzione del contratto.

E’ infatti acclarato come si possa ricorrere alla qualificazione di altro soggetto, con il così detto subappalto “necessario” o “ qualificante”[12]

Il subappalto “necessario” è utilizzabile anche con il nuovo Codice dei Contratti,  come da Tar Lazio , Roma, Sez. II Bis , 06 marzo 2019 n.3023, anche se la giurisprudenza non lo ammette nei contratti “misti”[13].

La Sentenza del Tar Lazio 3023/2019 riguarda i lavori ma è chiaro che , alla luce delle modifiche apportate nel breve periodo, l’ ampliamento della quota al 50% impone di analizzare proprio in chiave di “subappalto qualificante” le ricadute sui requisiti richiesti agli operatori economici. Non solo per gli appalti di lavori pubblici.

Perché il subappalto qualificante  vale anche per i servizi[14], come ricordato anche dalla giurisprudenza[15].

Per cui il concorrente non qualificato per tutte le prestazioni ( ad esempio per i lavori la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria non SIOS ), potrà ricorrere alla qualificazione di altro soggetto, ossia il subappaltatore con subappalto “necessario” o “ qualificante” .

Come detto, per quel che attiene i lavori, inserendosi le previsioni del Decreto Semplificazioni su un assetto di requisiti di partecipazione sostanzialmente “assestato” ( al Codice si affiancano le parti in vigore del D.P.R. 207/2010 ed il Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 sulle lavorazioni SIOS ), è da misurare l’impatto della deroga al comma 5 dell’articolo 105  sulla qualificazione richiesta agli operatori in particolare nella fase di partecipazione alla gara.

Ed altrettanto problematica, a parere di chi scrive , è la valutazione sugli appalti di servizi , nei quali alla richiesta di qualificazione nelle “prestazioni principali e secondarie”  potrebbe rispondersi anche con subappalto “qualificante”  in modo da comprovare la complessiva capacità tecnico professionale dell’operatore concorrente.

In questo senso , secondo me, è sugli appalti di forniture e servizi che potrebbero rilevarsi le maggiori  problematicità derivanti dall’applicazione del “Decreto Semplificazioni”, necessitando di una particolare attenzione nell’individuazione delle prestazioni principali e secondarie e dei conseguenti requisiti di partecipazione, che potrebbero essere acquisiti anche con subappalto qualificante.

  1. Il nuovo comma 14 dell’articolo 105

Pur comprendendo e condividendo appieno le esigenze di massima tutela dei lavoratori delle imprese subappaltatrici occorre comunque evidenziare una formulazione non propriamente felice ( per usare un eufemismo) di una norma che è in vigore dal 1 giugno 2021, e che dunque deve essere “gestita”.

Ecco il nuovo comma 14:

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Andiamo per ordine.

Il subappaltatore, oltre agli standard qualitativi e prestazionali, deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Questo viene previsto.

Il trattamento economico così definito deve includere l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro se :

a)le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto;

ovvero

b)riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale

Siamo certi che queste norme tutelino effettivamente i lavoratori del subappaltatore? Io qualche perplessità ce l’ho.

Detto che “La discrezionalità dell’imprenditore di applicare il CCNL che preferisce è limitata soltanto dalla stretta connessione con l’oggetto dell’appalto senza, tuttavia, che sia possibile per l’amministrazione imporre una tipologia di CCNL[16] e che “L’applicazione di un determinato contratto collettivo rientra nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, risultando sufficiente che sia rispettata la coerenza del contratto nazionale applicato con l’oggetto dell’appalto posto in gara, secondo quanto stabilito dall’art. 30, comma 4, d.lgs. 50/2016[17], a fronte di 866 Contratti nazionali di lavoro[18] è evidente come questa norma possa aprirsi a scenari radicalmente diversi rispetto agli scopi per cui è stata concepita.

Perché può verificarsi che il contraente principale applichi un CCNL con minimi salariali retributivi inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL del subappaltatore.

Ma se formalmente il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale ci troveremmo nella situazione paradossale per cui ai dipendenti del subappaltatore  è garantito “soltanto”  un  “trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale”.

Poiché risulta poco plausibile ( ma comunque è possibile ) che il subappaltatore cambi il proprio CCNL [19], non si comprende per quale motivo esso ( per legge ) debba applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale ( che potrebbero essere peggiorativi) se le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ( pensiamo ad un appalto di servizi di pulizia con un’unica prestazione principale, oppure ai servizi di vigilanza). Questo, secondo me dice il nuovo comma 14.

Né tantomeno si comprende per quale motivo esso debba applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale ( che potrebbero essere peggiorativi) se le attività oggetto di subappalto riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti ( non si è capito che la categoria prevalente è una sola!) e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale ( ci mancherebbe altro se non fosse così!).

Insomma, una norma che dovrebbe tutelare i lavoratori del subappaltatore che, per come scritta espone gli stessi all’applicazione di un CCNL che potrebbe anche risultare peggiorativo rispetto a quello in essere.  Non mi sembra una grande prospettiva…

Detto di questa confusione sulle “categorie prevalenti”, mi chiedo che fine abbiano fatto le Tabelle Ministeriali dell’articolo 23 comma 16 del Codice[20].

Perché, anziché avventurarsi in un groviglio contraddittorio, forse poteva essere più semplice ( visto che si parla di semplificazioni) , scrivere che : Il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico conforme alle Tabelle Ministeriali di cui all’articolo 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016. Il trattamento normativo dei lavoratori del subappaltatore è disciplinato dal CCNL applicato dall’impresa, purché coerente con le prestazioni affidate in subappalto. Nel caso la suddetta coerenza non sia accertata dalla stazione appaltante il subappalto non sarà autorizzato.

4.Conclusioni.

A parere mio le modifiche apportate all’articolo 105 del Codice determinano un quadro di problematiche che, in fase di conversione in legge mi auguro siano superate.

A partire dalla paradossale reintroduzione a regime, in forza del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 105, di un limite automatico al subappalto, in quanto ( nonostante la futura libertà di azione concessa alle stazioni appaltanti)  “ non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”.

E della confusa previsione del comma 14 dell’articolo 105.

Chiudo dunque per  tornare al punto di partenza, ricordando che queste sono solo riflessioni a voce alta, che lasciano il tempo che trovano.

Un po’ come quelle del dibattito di “Berlinguer ti voglio bene”….

Siena, 6 giugno 2021

Roberto Donati

[1] Art. 3 comma oo bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara;

[2] Vedasi in tal senso Parere di Precontenzioso n. 16 del 29/07/2014 – PREC 75/14/L

L’individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare, infatti, non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, ma deve essere effettuata dal progettista sulla base delle vincolanti indicazioni contenute, per il passato, nel d.P.R. n. 34 del 2000 e, per il presente, negli artt. 60-ss. del d.P.R. n. 207 del 2010 (cfr., in questo senso: A.V.C.P., parere 16 dicembre 2010 n. 217; Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2004 n. 8292)..

[3] Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

1.Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.

[4] Articolo 105 comma 2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.

[5] Articolo 49 comma 1 del DL 77/2021:  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento  dell’importo  complessivo  del  contratto  di lavori, servizi o forniture. E’ pertanto abrogato l’articolo 1, comma 18,  primo  periodo,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.   32,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

[6] Articolo 105 comma 5.

Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

[7]  Articolo 1 DM 248/2016

  1. In attuazione dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), il presente decreto definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
  2. Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice.
  3. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.

[8] L’art.32 del D.P.R. 207/2010 prevede ad esempio che nel computo metrico estimativo del progetto definitivo ( redatto dal progettista ) siano indicate  :

Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;

c) nell’ambito delle categorie suddette, quelle di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;

d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.

L’art.43 del dpr 207 prevede che nel progetto esecutivo sia previsto il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di Contratto.

L’art.53 comma 2 lett.f) punto 9 del DPR 207/2010 prevede che nel corso dell’attività di verifica si debba verificare che :

9.il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del codice;

Il Bando di gara, in definitiva, giunge dopo un procedimento retto dal D.P.R. 207/2010 , all’interno del quale viene chiesto di individuare la percentuale di subappalto. Su questo procedimento si innestano le modifiche del DL 77/2021.

[9]Articolo 23 del Codice, commi 14 e 15

  1. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
  2. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

[10] Art.48 comma 2 del Codice

  1. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

[11] ConsigliodiStato,sez.III,31/10/2017,n.5043– Infatti “la nozione di “specifiche tecniche” comprende, nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, “le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità” .

[12] In vigore del  d.lgs. 163/2006, una parte di giurisprudenza ha sostenuto che la dichiarazione resa in fase di gara  deve indicare  il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (Consiglio di Stato sez. III 18/11/2016 n. 4798, Consiglio di Stato, sez. IV, 03/03/2016, n. 879, Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2015, n. 944; sez. V, 10 febbraio 2015, n. 676; Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-05-2012, n. 2508, Consiglio di Stato Sez V sentenza 20 giugno 2011, n. 3698.

[13] TAR Toscana sez. I 30/1/2018 n. 146. Nell’affidamento dei contratti misti il legislatore ha infatti inteso “impedire il legittimo ricorso all’istituto del subappalto da parte di un operatore che sia privo dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalle pertinenti disposizioni”, dovendosi escludere che ricorrano le medesime condizioni giustificative del subappalto c.d. “necessario” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3918/2017, cit.)

[14] Come ricorda il Parere Anac  04/2/2015 AG/1/2015/AP a proposito del subappalto qualificante “L’istituto è stato ritenuto applicabile oltre che nel settore dei lavori pubblici con riferimento alla partecipazione di un concorrente che intenda concludere un subappalto per categorie diverse da quella indicata come prevalente rispetto alle quali non disponga della necessaria qualificazione SOA, anche nel settore dei servizi e delle forniture (in Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5900/2012 è stata ritenuta necessaria una dichiarazione ex art. 118, comma 1, punto 1) d.lgs. 163/2006 riferita anche al nominativo del subappaltatore e al requisito posseduto per l’ipotesi di un concorrente che, privo dell’iscrizione nel registro delle imprese per una delle attività oggetto del bando di gara, indicava l’intenzione di affidare il relativo servizio in subappalto ad impresa iscritta nel registro delle imprese per l’attività da eseguire in subappalto)”.

Si ricorda  inoltre come il Bando-tipo n. 1/2017  n.1 non faccia riferimento al subappalto “qualificante” sebbene  il documento posto in consultazione lo avesse previsto (pag. 22). La Relazione AIR al Bando-tipo n. 1/2017 ,pur evidenziando come non sia previsto nel Bando Tipo , ha stabilito come non si evidenzino motivi di illegittimità di una previsione analoga a quanto previsto per i lavori.

[15] Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 03 giugno 2019, n. 144.Peraltro, la giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del codice degli appalti, in linea di continuità con l’indirizzo già affermato dalla Plenaria, ha riconosciuto che nella contrattualistica pubblica l’istituto in esame si è arricchito tramite la figura del cd.subappalto necessario, che ricorre tutte le volte in cui il concorrente, privo di alcuni requisiti, faccia ricorso al subcontratto al fine di imputare al subaffidatario il possesso di tutto quanto non rientri nella sua disponibilità. Ne è conseguita la natura polivalente dell’istituto, di cui, ferma restando la sua collocazione in fase di esecuzione, non può essere trascurata anche un’incidenza in chiave partecipativa (cfr in tal senso T.a.r. Campania Napoli sez. I 2018 n.1336; Ta.r. Lazio Roma 146 del 2019).

[16] Tar Liguria, Sez. I, 01/10/2020, n. 676.

[17] Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 31/ 07/ 2020, n.1404

[18] https://www.lavoce.info/archives/73364/se-866-contratti-collettivi-di-lavoro-vi-sembran-pochi/

[19] Articolo 2070 del Codice Civile. L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore [c.c. 2082].

Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività [preleggi 13].

[20] Articolo 23 comma 16.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.

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