04/06/2021 – PNRR: Le deroghe ai criteri di aggiudicazione

Decreto Semplificazioni: Soltanto affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando per lavori, servizi e forniture sotto soglia.

Nei giorni precedenti all’approvazione in Consiglio dei Ministri del cosiddetto decreto “Semplificazioni”, si è fatto un gran parlare sul criterio di aggiudicazione e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo quando qualcuno ha affermato che “era saltato” dal testo la norma relativa al criterio di aggiudicazione del massimo ribasso nelle grandi opere del Pnrr ma, in verità, si è trattatto di un falso problema in quanto nell’articolo incriminato che, nella versione del 21 maggio, era l’articolo 29 e che è diventato, nella versione del 28 maggio, l’articolo 49, al comma 5 si affermava soltanto che, nel caso di affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, “Qualora l’offerta abbia a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo, l’aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio del prezzo più basso”. Bene nell’ultima verzione del 28 maggio tale frase riportata in corsivo è stata stralciata come anche è stata stralciata la frase a favore del corrispettivo relativo alle attività di progettazione che era la seguente “in tale ipotesi, il corrispettivo per le attività di progettazione, stabilito dal bando o nell’avviso con il quale si indice la gara sulla base delle tabelle di cui al decreto previsto dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è soggetto a ribasso”. In pratica la soluzione odierna è, a nostro avviso, peggiorativa sia perché, nella versione originaria, non si parlava di massimo ribasso ma del prezzo più basso sia perché nell’appalto integrato di progettazione e di esecuzione dell’opera salta la tutela per i progettisti.

Ma torniamo ai criteri di aggiudicazione previsti nella versione definitiva del Decreto “Semplificazioni” ed è possibile affermare, con indubbia certezza, che, per i contratti sotto soglia, ci troviamo davanti ad una proroga al 30 giugno 2023 delle procedure previste dall’articolo 1 rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020.n. 120 che sono soltanto di 2 tipi:

  • affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
  • affidamento diretto per servizi e fornitura di importo inferiore a 139.000 (soglia comunitaria);
  • procedura negoziata senza bando per lavori di importo di lavori compreso tra 150.000 ed 1.000.000 di euro con l’invito di un numero di almeno 5 operatori economici ove esistenti;
  • procedura negoziata senza bando di servizi e forniture, ivi  compresi  i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di  progettazione  di importo superiore alla soglia comunitaria di 139.000 euro con l’invito di un numero di almeno 10 operatori economici;
  • procedura negoziata senza bando di lavori di importo compreso tra 1.000.000 di euro e la soglia comunitaria con l’invito di un numero di almeno 10 operatori economici.

In pratica per i lavori, per i servizi e le forniture e per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, sino al 30 giugno 2023 tutti gli affidamenti potranno essere affidati o direttamente o con procedura negoziata senza bando nel rispetto delle previsioni contenute nell’articolo 1 del decreto-legge n. 76 convertito dalla legge n. 120/2020.

Ho affermato “potranno” e non “devono” per il semplice fatto che il Codce dei contratti nell’attuale versione resta, comunque, in vigore e le stazioni appaltanti potrebbero decidere, per i lavori, servizi e forniture, di utilizzare, sic et sempliciter, le indicazioni contenute nell’articolo 36 del vigente Codice dei contratti.

Relativamente ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, i criteri di aggiudicazioni degli stessi sono contenuti nell’articolo 49 del Decreto “Semplificazioni” nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri.

Si tratta o di applicazione dei criteri di aggiudicazione previsti per le altre opere nell’articolo 52 e 53 del decreto “Semplificazioni (affidamento diretto e procedura negoziata senza bando) odi deroghe al Codice dei contratti e al comma 3 del citato articolo 49 del decreto “Semplificazioni” viene affermato che “Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea”. Si tratta di una deroga generalizzata all’utilizzazione dei criteri ordinari previsti nel Codice dei contratti e dell’uso generalizzato e senza alcun limite della della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

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