04/06/2021 – Natura del termine per l’iscrizione nell’elenco dei fornitori non soggetti a infiltrazione mafiosa (cd. White list). Pronuncia del Consiglio di Stato.

Il privato, che ha chiesto alla Prefettura iscrizione in White list, può attivarsi in caso di inerzia dell’amministrazione con l’azione ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio e serbato, non avendo il termine per concludere il procedimento natura perentoria.

La Sezione ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, per le attività imprenditoriali (di cui al comma 53) che il legislatore indica come “maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa”, la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dalle stazioni appaltanti attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell’apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori istituito presso ogni Prefettura e che all’’iscrizione nell’elenco si applica l’ art. 92, commi 2 e 3 , del codice antimafia, di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.

La Prefettura è tenuta ad effettuare verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. White list) è disciplinata dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione.

La Sezione ha altresì ricordato che le disposizioni relative all’iscrizione nella cd. White list formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia.

Anche in relazione al diniego di iscrizione nella White list – iscrizione che presuppone la stessa accertata impermeabilità alla criminalità organizzata – il Prefetto ha l’obbligo di pronunciarsi in via espressa sulla domanda di iscrizione presentatagli dall’impresa interessata, valutando discrezionalmente la sussistenza o meno del tentativo di infiltrazione mafiosa.

Quanto all’inutile decorso del termine previsto per evadere l’istanza del privato di iscrizione in White list, la Sezione ha chiarito che la violazione del termine, non qualificato da alcuna norma come perentorio, non comporta la consumazione del potere in capo all’Autorità procedente e la conseguente illegittimità del provvedimento adottato tardivamente.

Né potrebbe assimilarsi il termine per la conclusione del procedimento in questione con il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio, non avendo la misura interdittiva, né il diniego di iscrizione in White list, natura giuridica di “sanzione” in senso tecnico e neppure “di fatto”, trattandosi piuttosto dell’esito di un accertamento del possesso da parte dell’imprenditore che aspira a contrattare con la pubblica amministrazione del fondamentale requisito di impermeabilità al pericolo di ingerenze mafiose.

Non è pertinente, pertanto, il richiamo alle garanzie previste nel procedimento amministrativo di natura sanzionatoria, in particolare circa la durata del procedimento.

Vale la pena ricordare che in questa materia la Corte UE (9 novembre 2017, in C-298/16, § 35), riconoscendo la specialità del procedimento finalizzato all’adozione delle informative antimafia, del tutto diverso da quello sanzionatorio, ha ritenuto, perfino, che l’assenza di una necessaria interlocuzione procedimentale non costituisce un vulnus al principio di buona amministrazione, perché il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa può soggiacere a restrizioni che “rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi”.

Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 26 maggio 2021, n. 4061

 

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