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Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 171 del 12 ottobre 2020

Oggetto: 

Condanna di un Amministratore provinciale per illecito conferimento di incarico dirigenziale a soggetto privo dei requisiti di professionalità: conferma, con riduzione, della Sentenza territoriale per il Friuli Venezia Giulia n. 70/2017.

Fatto

Nel 2010, il Vice-presidente di una Provincia propone alla Giunta il conferimento di un incarico dirigenziale extra dotazione organica ex art. 110 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) ad un dipendente dell’Ente.

Secondo la Procura contabile, l’incarico sarebbe stato conferito “senza il previo esperimento di una procedura concorsuale” e a favore di un soggetto “privo dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge”. Nello specifico, l’accusa ha rilevato come la dichiarazione di una Impresa privata “a dimostrazione di una pregressa attività assimilabile a quella dirigenziale fosse non veritiera, alla stregua degli elementi istruttori emersi nell’ambito del parallelo procedimento penale”. La Procura contesta un danno di oltre Euro 240.000, “pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto dalla Provincia per l’intera durata dell’incarico ed il quantum ragionevolmente conseguibile in relazione al livello professionale di istruttore direttivo di vigilanza, ritenendo valorizzabile, entro tali limiti, l’apporto professionale di un soggetto sprovvisto dei titoli richiesti per svolgere le funzioni dirigenziali”. Sono quindi citati in giudizio, sia il Vice-presidente della Provincia, sia l’interessato (assunto come Dirigente a capo della Polizia provinciale). L’Amministratore chiede, in via preliminare, la prescrizione dell’azione risarcitoria (dalla data di assunzione) ed evidenzia come “l’idoneità del candidato a ricoprire la posizione dirigenziale venne effettuata dalla struttura burocratica dell’Ente”.

La difesa del dipendente sostiene che la documentazione a supporto della propria candidatura era corretta e sufficiente.

I Giudici di primo grado (Sentenza n. 70/2017) affermano che “l’esame della vicenda rileva che ai rilevati aspetti di illegittimità, una palese deviazione dei Principi di ragionevolezza e buon governo della cosa pubblica”. Il Collegio reputa meritevole di considerazione la condotta del Dirigente del Settore “Personale”. Dall’esame della documentazione acquisita “si evince infatti che fu la dirigenza del ‘Personale’ ad adottare la Determina di assunzione del G. ed a sottoscrivere, per conto dell’Amministrazione, il successivo contratto di lavoro individuale, senza sollevare obiezioni o rilievi in ordine alla legittimità di tale incarico, nemmeno all’esito della istruttoria che aveva confermato l’insussistenza in capo al soggetto designato, dei prescritti requisiti di legge”.

La conclusione è la condanna del Vice-presidente della Provincia al pagamento all’Ente di un danno di Euro 62.607,75, oltre rivalutazione monetaria ed interesse legale. Mentre per il dipendente dichiara “il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione all’azione risarcitoria promossa nei confronti del Sig. S.G. individuando nell’Autorità giudiziaria il Giudice munito di giurisdizione in merito alla dedotta fattispecie di danno”. L’interessato presenta ricorso, che viene parzialmente accolto, riducendo l’importo da pagare di Euro 20.000. 

Sintesi della Sentenza 

Il ricorso si basa su 4 motivi: l’intervenuta prescrizione dell’addebito; l’erronea ricostruzione del fatto; il travisamento nella valutazione delle prove documentali oltreché l’assenza del nesso di casualità; il mancato riconoscimento dell’errore ingenerato dal fatto/inganno altrui e l’assenza di colpa grave; l’erronea quantificazione del danno e della ripartizione delle spese di giudizio.

Il Procuratore generale “sottolinea l’illegittimità dell’incarico attribuito dall’appellante del tutto fiduciariamente ed in assenza dei requisiti di professionalità richiesti dalla legge, data la modestia del curriculum presentato dal candidato. Ugualmente da ritenere provata –a parere del Pg.- la personale responsabilità del Vice-presidente della Provincia che aveva firmato l’atto di conferimento dell’incarico a distanza di soli 3 giorni dalla Delibera della Giunta provinciale con la quale era stata decisa l’assunzione a tempo determinato di figura dirigenziale oltre organico, demandandone la scelta al Presidente ex art. 22, comma 5, lett. a), del Regolamento di organizzazione dell’Ente. Riguardo all’elemento psicologico dell’illecito, non vi sarebbe dubbio, secondo la ricostruzione di parte resistente, che esso fosse rinvenibile nella colpa grave con cui, in totale dispregio delle ragioni dall’Amministrazione, il G. avrebbe determinato l’indebita spesa per l’ente. Ugualmente da condividere le conclusioni della sentenza appellata per quel che attiene al quantum del risarcimento poiché al G. è stato addebitato il solo periodo non coperto da prescrizione ed in ragione del 30% dell’importo”.

I Giudici affermano che, “contrariamente a quanto imposto dalla specifica normativa, l’assunzione in servizio del G. non è stata preceduta da alcuna ricerca di figura professionale all’interno della Provincia in grado di assolvere tale funzione dirigenziale, non stata data pubblicità nel sito dell’Amministrazione della vacanza del posto in modo che altri potessero presentare domanda; non vi è traccia di verbale in cui si evinca una valutazione, sia pur sommaria, del curriculum del G. o di altre candidature, ed infine è stato conferito a soggetto del tutto privo di requisiti idonei a ricoprire un ruolo nella dirigenza dell’amministrazione pubblica”. I Giudici evidenziano che “dal curriculum dell’incaricato appare evidente l’insussistenza del requisito della specializzazione professionale, culturale e scientifica richiesta dalla norma sopracitate, non potendo dare alcun rilievo neppure all’attività prestata… e non era ancora in possesso di laurea, pertanto palesemente privo delle caratteristiche proprie della carica dirigenziale (che comporta coordinamento di unità lavorative, responsabilità di posizione, risultato, ecc.)”. I Giudici concludono che “per quanto attiene la quantificazione del danno deve darsi atto che l’intero 30% addebitato al G., di cui pertanto si ribadisce il ruolo centrale nel verificarsi dell’evento, non tiene tuttavia conto di altre figure che, come riconosciuto anche nella sentenza appellata, indubbiamente concorsero alla produzione del danno. Come pure non può non tenersi conto della scarsa dimestichezza delle norme in materia dimostrata dallo staff dell’ufficio del personale della provincia, incapace di indicare la procedura corretta ed arginare, con adeguate motivazioni, la produzione del danno”.

Commento

Il Vice-presidente della Provincia avrebbe fatto tutto da solo. O almeno, così sembra, anche se i Giudici di appello sono molto critici sulle competenze professionali dell’Ufficio “Personale”. Sono quindi mancati tutti i controlli interni, anche quelli più elementari. Il candidato alla promozione a Dirigente ha presentato una documentazione che il Servizio “Personale” ha ritenuto sufficiente, anche se l’interessato è risultato carente del titolo di studio (laurea).

I Giudici di primo grado, per il nominato Dirigente, dichiarano “il difetto di giurisdizione”, per cui sarà il Giudice civile a pronunciarsi al riguardo.

di Antonio Tirelli

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