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L’assenza di scopo di lucro va in contrasto con i profitti derivanti da un appalto? Ecco la sentenza del TAR.

Associazioni senza scopo di lucro e gare d’appalto: l’iscrizione alla Camera di Commercio è obbligatoria oppure no? Sul merito ha risposto il Tar Lecce – sez. Prima, con la sentenza n. 1635/2021.

Il Tribunale Amministrativo è stato coinvolto a seguito dell’aggiudicazione di una gara con procedura sotto soglia comunitaria per l’affidamento di un servizio di primo soccorSO. L’incarico era stato assegnato a un’Associazione senza scopo di lucro, priva di iscrizione alla Camera di Commercio, nonostante la lettera di invito segnalasse tra i requisiti di partecipazione proprio che “il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto, se dovuto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un settore di attività compatibile con quello del servizio da affidare e pertinente alla categoria merceologico in cui risulta iscritto”.

Tale associazione ha segnalato la non iscrivibilità alla CCIAA; la Stazione Appaltante ha quindi precisato che era possibile, al posto del certificato della Camera di Commercio, inserire idoneo documento attestante la natura dell’Ente/Associazione (atto costitutivo, statuto, etc.) […]”. A quel punto, il seggio di gara ha ammesso la concorrente con riserva, invitandola a produrre il certificato di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a norma del D. Lgs. n. 117/2017; a quel putno l’associazione è stata ammessa alla procedura ed è risultata aggiudicataria.

Nel giudicare il caso, il TAR ha ricordato che :

  • la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 23 dicembre 2009 nella causa n. 305/2008 ha ribadito che la normativa comunitaria deve essere interpretata nel senso che non può essere impedita la partecipazione alle gare di pubblici appalti ai “soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato”;
  • ANAC è intervenuta con la delibera n. 767/2018, rilevando che l’iscrizione alla Camera di Commercio non è requisito necessario ed indefettibile per la partecipazione alle gare pubbliche e che l’iscrizione alla CCIAA, ove non imposta dalla legge per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, non preclude la partecipazione dei soggetti che ne siano privi;
  • non è revocabile in dubbio che possa essere ammessa la partecipazione alle gare di soggetti come le Associazioni di volontariato, in quanto l’iscrizione alla Camera di Commercio non è un requisito indefettibile di partecipazione.

Inoltre, il conseguimento in capo all’aggiudicataria di un margine di utile non è in contrasto con la natura no profit delle associazioni di volontariato: ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 117/2017, l’assenza di scopo di lucro non si traduce nel divieto di produrre un risultato economico o finanziario positivo, ma nel divieto di distribuire tale utile agli associati e nell’obbligo di reinvestirlo esclusivamente per scopi istituzionali.

In questo caso, l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’aggiudicataria prevedono che gli eventuali proventi dei servizi prestati siano interamente destinati al funzionamento dell’Associazione e che, in caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, l’intero patrimonio sia devoluto in beneficenza.

Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma dell’aggiudicazione: l’Associazione aveva il diritto di partecipare alla gara anche se non iscritta alla Camera di Commercio perché le attività di impresa non rappresentano la sua attività principale e gli eventuali proventi, come previsto dallo statuto, vengono destinati non al profitto dei soci, ma al suo funzionamento

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