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È stata pubblicata qualche giorno fa la delibera di Anac n 775 del 10 novembre 2021 avente ad oggetto gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 33/2013 – Progressioni di carriera del personale dipendente

La massima che ne ha sintetizzato il contenuto è così formulata :

Le procedure selettive interne che determinano il passaggio in un’area superiore, cd. progressioni verticali, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 “Bandi di concorso” del d.lgs. 33/2013.

Ciò in ragione della ampia formulazione dell’art. 19 che, al co. 1, rinvia al “reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione” nonché degli orientamenti giurisprudenziali che per dette procedure configurano una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione.

Le procedure selettive interne che determinano un passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria, cd. progressioni orizzontali, sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 “Bandi di concorso” del d.lgs. 33/2013, in quanto procedure a carattere meritocratico connesse alla valutazione dell’apporto individuale del lavoratore e non soggette al principio del pubblico concorso.

 

QUI LA DELIBERA 

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