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Corte dei Conti, sezione regionale per la T Regione Siciliana, deliberazione n 124/2020/PREV

La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione del decreto n. 50 del 26 giugno 2020 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Sicilia, concernente l’approvazione dell’atto di ulteriore proroga tecnica dell’appalto del servizio di ristorazione nelle mense obbligatorie per il personale della Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari e i servizi della Regione Sicilia, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, a norma dell’art. 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, con la previsione di un corrispettivo di euro 1.120.188,80. La motivazione della proroga tecnica per l’ulteriore periodo di sei mesi muoveva dalla circostanza che la procedura aperta per la scelta di un nuovo contraente, la quale in base all’iniziale programmazione avrebbe dovuto concludersi entro il 30 giugno 2020, era ancora in corso di svolgimento a causa delle straordinarie e urgenti misure normative connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Collegio ha concluso che nella fattispecie nella fattispecie ricorre un’illegittima modifica sostanziale del contratto di appalto, con conseguente affidamento diretto di un appalto di servizi per un importo superiore alla soglia comunitaria in assenza di una procedura di evidenza pubblica, con difetto di motivazione sulla mancata adozione di scelte alternative, eventualmente idonee a soddisfare le proprie esigenze attingendo al mercato, e sulla nuova durata del nuovo vincolo negoziale.

Il Magistrato istruttore, in particolare, rilevava che, a monte della scelta di stipulare il contratto di proroga in esame, non era stata svolta una preliminare attività istruttoria, compendiata nell’atto di avvio della procedura (determina a contrarre del 12 giugno 2020) e nella successiva motivazione del provvedimento terminale, atta ad esplorare la possibilità di attivare o meno procedure-ponte alternative, in presenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto, eventualmente idonee a contemperare una pluralità di interessi pubblici, quali il soddisfacimento della continuità del servizio, la necessità di ricorrere al mercato e l’urgenza di provvedere per fronteggiare eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione.

Tra le scelte alternative non si dava menzione dell’eventuale possibilità o meno di garantire il servizio di mensa in modalità sostitutiva attraverso buoni pasto per il tempo necessario al completamento della gara in itinere.

Considerando che la proroga tecnica “è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente” (art. 106, comma 11, Codice dei contratti pubblici), era rilevato che il provvedimento in esame non contenesse una previsione dei tempi occorrenti per il completamento della procedura di evidenza pubblica in corso, né esplicitasse adeguatamente le ragioni che avevano reso necessario fissare la decorrenza del futuro contratto di appalto del servizio dal 1° gennaio 2021 anziché da un momento temporale viciniore.

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