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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (24414/2021) affrontano il tema della obbligatorietà od opportunità dell’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche con una decisione equilibrata che certamente segna un importante punto di svolta per l’affermazione della laicità dello Stato, ma nel pieno rispetto delle diversità, attraverso un percorso di “accomodamento ragionevole”, piuttosto che con l’imposizione di decisioni a favore di una parte e ai danni di un’altra.

La questione sorge a seguito di una sanzione disciplinare applicata a un docente di lettere per avere sistematicamente rimosso il crocifisso dalla parete dell’aula prima di iniziare le sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto al termine delle stesse.

In quella circostanza il dirigente scolastico aveva assunto un comportamento di avversione per tale comportamento sostenuto dalla deliberazione dell’assemblea studentesca che chiedeva di mantenere il simbolo religioso durante tutte le lezioni.

La domanda che si pone dunque è se, a fronte della volontà manifestata dalla maggioranza degli studenti e dell’opposta esigenza esplicitata dal docente, l’esposizione del simbolo fosse comunque necessaria o se non si potesse realizzare una mediazione fra le libertà in conflitto, consentendo, in nome del pluralismo, proprio quella condotta di rimozione momentanea del simbolo della cui legittimità qui si discute, posta in essere dal ricorrente sull’assunto che la stessa costituisse un legittimo esercizio del potere di autotutela

Le Sezioni Unite, dopo un lungo percorso argomentativi, affermano che  l’esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L’obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l’identificazione dello Stato con una religione non è più consentita.

La presenza obbligatoria del simbolo religioso si traduce in una sorta di identificazione della statualità con uno specifico credo: si co- munica e si realizza una identificazione tra Stato e contenuti di fede, così incidendosi su uno degli aspetti più intimi della coscienza. E aggiunge che “la libertà religiosa negativa merita la stessa tutela e la stessa protezione della libertà religiosa positiva”.

Il crocifisso di Stato nelle scuole pubbliche entra in conflitto anche con un altro corollario della laicità: l’imparzialità e l’equidistanza che devono essere mantenute dalle pubbliche istituzioni nei confronti di tutte le religioni, indipendentemente da valutazioni di carattere numerico, non essendo più consentita una discriminazione basata sul maggiore o minore numero degli appartenenti all’una o all’altra di esse. Ed entra in conflitto con il pluralismo religioso come aspetto di un più ampio pluralismo dei valori: lo spazio pubblico non può essere occupato da una sola fede religiosa, ancorché maggioritaria.

E più avanti afferma che la laicità italiana non è “neutralizzante”: non nega le peculiarità e le identità di ogni credo e non persegue un obiettivo di tendenziale e progressiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nella intimità della coscienza dell’individuo. La laicità della Costituzione si fonda su un concetto inclusivo e aperto di neutralità e non escludente di secolarizzazione: come tale, riconosce la dimensione religiosa presente nella società e si alimenta della convivenza di fedi e convinzioni diverse. Il principio di laicità non nega né misconosce il contributo che i valori religiosi possono apportare alla crescita della società; esso mira, piuttosto, ad assicurare e valorizzare il pluralismo delle scelte personali in materia religiosa nonché a garantire la pari dignità sociale e l’eguaglianza dei cittadini. La nostra è una laicità aperta alle diverse identità che si affacciano in una società in cui hanno da convivere fedi, religioni, culture diverse: accogliente delle differenze, non esige la rinuncia alla propria identità storica, culturale, religiosa da parte dei soggetti che si confrontano e che condividono lo stesso spazio pubbli- co, ma rispetta i volti e i bisogni delle persone. Ed è una laicità che si traduce, sul piano delle coscienze individuali, nel riconoscimento a tutti del pari pregio dei singoli convincimenti etici nella costruzione e nella salvaguardia di una sfera pubblica nella quale dialogicamente confrontare le varie posizioni presenti nella società pluralista.

Conseguentemente la scuola pubblica non ha e non può avere un proprio credo da proporre, non ha fedi da difendere, né un agnosticismo da privilegiare. La scuola pubblica, infatti è un luogo aperto che favorisce l’inclusione e promuove l’incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, e dove gli studenti possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e sulle loro rispettive tradizioni.

E conclude affermando che la presenza o meno nelle scuole del crocifisso rientra, dun- que, nell’ambito dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Il crocifisso appeso al muro di un’aula scolastica, tuttavia, è un simbolo essenzialmente passivo, perché non implica da parte del potenziale destinatario del messaggio alcun atto, neppure implicito, di adesione ad esso. Nella sua fissità e nella sua dimensione statica, esso non pretende osservanza né riverenza. Parla soltanto a chi, credente o non credente, si pone rispetto ad esso in atteggiamento di volontario ascolto.

L’esposizione del simbolo religioso non è un atto di propaganda. Non rappresenta uno strumento di proselitismo. E’ un atto di testimonianza, di professione della fede religiosa da parte dei componenti di quella comunità di vita in formazione che è una classe di scuola.

La strada da percorrere, raccomandata in materia di libertà religiosa da una autorevole dottrina anche sulla base di esperienze comparate, è quella dell’accomodamento ragionevole, intesa come ricerca, insieme, di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni nella misura concretamente possibile, in cui tutti concedono qualcosa facendo, ciascuno, un passo in direzione dell’altro.

L’accomodamento ragionevole è il luogo del confronto: non c’è spazio per fondamentalismi, per dogmatismi o per posizioni pretensi- ve intransigenti che debbano valere in ogni caso nella loro pienezza irrelata.

L’accomodamento ragionevole è basato sulla capacità di ascolto e sul linguaggio del bilanciamento e della flessibilità. Valorizza le differenze attraverso l’avvicinamento reciproco orientato all’integrazione tra le diverse culture. La dimensione che lo caratterizza è quella dello stare insieme, improntata ad una logica dell’et et, non dell’aut aut.

Seguendo questa prospettiva, le soluzioni vanno ricercate in concreto, non sulla linea di chiusure e di contrapposizioni, ma attraverso un dialogo costruttivo in vista di un equo contemperamento delle convinzioni religiose e culturali presenti nella comunità scolastica, do- ve la plurale e paritaria coesistenza di laici e credenti, cattolici o appartenenti ad altre confessioni, è un valore inderogabile.

L’accomodamento ragionevole favorisce, insieme al raggiungimento di soluzioni concrete più eque, l’incontro e la creazione di un clima di mutuo rispetto, di condivisione e di comune appartenenza, di coesione e di intesa, particolarmente utile in uno spazio vitale di convivenza organizzata come l’aula scolastica.

Privilegiare un approccio dialogante rivolto alla ricerca, in concreto, di una pratica concordanza con il più ampio consenso signi- fica non appiattirsi su una logica maggioritaria, dove i molti scelgono e decidono e i pochi soccombono: una logica che, anziché accogliere, con uno sforzo di sintesi e di mediazione, identità diverse su un piano di parità, considera sic et simpliciter decisiva la volontà manifestata dalla maggioranza che si sia espressa a favore di una delle due opzioni in campo.

Come interpretato nel nostro ordinamento, il principio di laicità intreccia e alimenta una trama pluralista di uguaglianza e di pari di- gnità di tutte le manifestazioni di libertà religiosa, senza che rilevi il dato quantitativo o numerico dell’adesione più o meno diffusa a que- sta o a quella confessione religiosa. Il numero non è mai decisivo co- me tale.

La regola di maggioranza senza correttivi non può utilizzarsi nel campo dei diritti fondamentali, che è dominio delle garanzie per le minoranze e per i singoli. I diritti fondamentali svolgono un ruolo contromaggioritario, sicché, abbandonato il criterio quantitativo, il “peso” assunto dai soggetti coinvolti non può fare ingresso quale decisivo criterio di bilanciamento delle libertà. Anche nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo, la libertà religiosa che accompagna questo sviluppo della persona umana non può essere governata dal criterio della maggioranza che prevale e della minoranza che capitola.

Affidare la soluzione del conflitto tra i diritti ora alla semplice prevalenza del gruppo più numeroso ora al potere di veto asso- luto e paralizzante del singolo va incontro allo stesso limite.

L’una e l’altro non raccolgono la sfida e l’opportunità della convivenza in un contesto caratterizzato da una pluralità di fedi e di convinzioni esplicitamente a-religiose; e non rispondono all’idea della tolleranza verso l’altro orientata dalla capacità di ascolto e dalla disponibilità di ciascuno di rendersi punto mediano e di mediazione tra due opposti apparentemente inconciliabili.

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