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Finanza locale

 30 Novembre 2021

Categoria 

21.03 Incarico dei revisori degli enti locali

Sintesi/Massima 

Vi è l’esigenza di garantire l’indipendenza del revisore incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale un comune chiede se, sussista incompatibilità fra il ruolo di revisore dei conti del comune e quello di coredattore del piano di risanamento di una società partecipata del comune. In particolare, viene evidenziato che il revisore non riveste la qualifica né di amministratore né di socio ma compare in qualità di componente del gruppo di lavoro della società di consulenza cui è stato affidato, da parte della in-house, l’incarico di redigere il piano di risanamento della stessa. Al riguardo, si rappresenta quanto segue. Come è noto, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono disciplinate dall’articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. In particolare, per la fattispecie rappresentata, rilevano le disposizioni di cui al primo comma del citato articolo 236, il quale stabilisce che “Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile”, nonché quelle di cui al successivo terzo comma, il quale stabilisce che “i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi di consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. A sua volta, il citato primo comma, lettera c), dell’articolo 2399 del codice civile stabilisce che non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono: “coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”. Nel caso rappresentato, si potrebbe configurare, quantomeno, l’ipotesi di incompatibilità prevista dal citato 236, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 2000, trattandosi di contemporanea assunzione da parte di un componente dell’organo di revisione economico-finanziaria del comune di incarico presso un organismo che risulta essere a partecipazione maggioritaria dell’ente, affidataria in-house di servizio pubblico e sottoposto al controllo dell’ente medesimo. Inoltre, si osserva che il recente orientamento giurisprudenziale circa l’applicazione dell’articolo 2399, primo comma, del codice civile sembra essere molto rigoroso, sino a ricomprendere nella fattispecie “qualsiasi legame che abbia ad oggetto attività professionali, rese anche nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, quando la prestazione a titolo oneroso abbia carattere continuativo” (Cass. Civ. Sez.1, 11 luglio 2008, n.19235), e che la ratio della norma risiede “nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo” (Cass. Sent. n.11554 del 9 maggio 2008). A supporto di tale orientamento circa l’indipendenza del revisore dell’ente locale dalla partecipata, sono anche le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 18, del decreto legge n.138 del 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, secondo il quale “In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette in-house…, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni”. Nell’ambito dell’attività di collaborazione con l’Organo consiliare ex articolo 239 comma 1 lettera b), del D. Lgs. n.267 del 2000 si affianca la funzione di vigilanza e controllo sotto il profilo contabile, amministrativo e gestionale, che dovendo riguardare i principali ambiti di competenza dell’ente, riguarda anche i rapporti con gli organismi partecipati. Al termine dell’esercizio, l’ente locale verifica, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera j) del D.lgs. n.118 del 2011, i saldi dei propri crediti e debiti con quelli degli organismi e società partecipati e illustra gli esiti di tale verifica nella Relazione sulla gestione, evidenziando le eventuali discordanze e fornendone la motivazione. L’Organo di revisione dell’ente locale deve effettuare l’asseverazione dei crediti e dei debiti risultanti dalla contabilità dello stesso. L’Organo di revisione è chiamato a uno scambio periodico di dati e informazioni con gli organi di controllo degli organismi e società partecipati dell’ente locale che risultano essere necessarie al fine dello svolgimento della propria funzione all’interno dell’ente locale. L’Organo di revisione deve verificare che l’ente si accerti che le proprie società controllate, nell’ambito della Relazione sul governo societario, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio delle stesse, predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, prendendone visione e valutando le azioni poste in essere dagli organi di indirizzo e governo delle società al fine di prevenire e/o evitare l’aggravamento di un’eventuale crisi e adottando, ove necessario, le opportune misure atte a prevenire e/o evitare possibili ricadute economico-finanziarie sull’ente stesso. Considerato che l’incarico del collegio dei revisori è iniziato il primo luglio 2021 e che il piano di risanamento della in-house è datato agosto 2021, anche se l’attività di coredattore del piano di risanamento non è di carattere “continuativo” e l’incarico non è stato affidato direttamente dalla società al professionista, sarebbe stato quantomeno opportuno per il revisore evitare ogni qualsivoglia situazione che potrebbe mettere in discussione il buon andamento della funzione di revisione economico-finanziaria. Tutto ciò premesso, si ritiene che codesto ente potrebbe chiedere al revisore interessato di integrare la propria attestazione di incompatibilità, rilasciata al momento dell’accettazione dell’incarico, precisando il proprio ruolo nella redazione del piano di risanamento della in-house e le tempistiche della formulazione dello stesso in funzione della nomina nel collegio di revisione. Sarà poi cura dell’ente locale valutare il tutto alla luce della normativa di riferimento e delle osservazioni formulate con la presente nota.

 

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