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Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle condizioni per l’erogazione dell’incentivo di cui all’art. 1, c. 1091, della l. 145/2018, al personale che ha svolto attività di accertamento dell’evasione tributaria, chiedendo in particolare se è corretta la tesi interpretativa secondo la quale l’obbligo di approvazione del rendiconto entro il 30 aprile 2020, termine previsto dal d.lgs. 267/2000, non si applica al rendiconto dell’esercizio 2019 il cui termine di approvazione è stato prorogato dal legislatore al 30 giugno 2020.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 186/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 novembre 2021, hanno ricordato innanzitutto che l’art. 1, c. 1091, della citata legge di bilancio 2019, riconosce ai comuni la possibilità di prevedere, con proprio regolamento, che “il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente”, ponendo quale condizione di applicabilità dell’incentivo in questione l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

I giudici veneti evidenziano inoltre, con riferimento al caso in esame, che il termine di approvazione del rendiconto 2019 (30 aprile 2020, ai sensi dell’art. 151, c. 7 del Tuel), è stato differito al 30 giugno 2020 dal d.l. 18/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, che ha previsto misure straordinarie in ragione del contesto emergenziale nel quale gli erano tenuti ad operare.

Secondo la deliberazione in commento, in discontinuità rispetto ad indirizzi espressi da svariate altre pronunce (tra le quali Corte conti, sez. contr. Toscana, del. n. 46/2020 e sez. contr. Piemonte 96/2021), consistendo la condizione di applicabilità degli incentivi tributari nel tempestivo adempimento contabile da parte del comune, la previsione del “Cura Italia” che deroga al termine ordinariamente indicato nel TUEL, configura quale tempestiva l’approvazione del rendiconto 2019 avvenuta successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine prorogato dal legislatore (cioè entro il 30 giugno 2020), consentendo la legittima erogazione degli incentivi economici al personale per le attività connesse al recupero dei tributi erariali per l’esercizio 2019.

In conclusione, secondo i magistrati contabili del Veneto, “ai fini della possibilità di riconoscere l’incentivo considerato, per l’esercizio 2019 deve farsi riferimento al termine di approvazione del rendiconto differito dal D.L. n. 18/20”.

 

Leggi la Deliberazione

CC 186-2021 Veneto

 

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