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Sulla G.U. n. 275 del 18 novembre 2021 è stata pubblicata la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al ‘Codice’ di cui al Dlgs. 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”. 

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla Legge n. 162/2021.

Art. 1 – Modifica all’art. 20 del “Codice delle pari opportunità

La Consigliera o il Consigliere nazionale di parità presenta al Parlamento, ogni 2 anni, una Relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro.

Art. 2 – Modifiche all’art. 25 del “Codice delle pari opportunità

Costituisce discriminazione verso le pari opportunità ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, che può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

  • posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; 
  • limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; 
  • limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

Art. 3 – Modifiche all’art. 46 del “Codice delle pari opportunità

All’art. 46 del “Codice delle pari opportunità”, dopo il comma “1” è inserito il seguente: “1-bis. Le Aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il Rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo”.

Tale Rapporto è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un Modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e trasmesso alle Rappresentanze sindacali aziendali.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, definirà ai fini della redazione del Rapporto:

  • le indicazioni per la sua redazione;
  • l’obbligo di inserire nel Rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l’accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera,
  • le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle Rappresentanze sindacali dell’azienda interessata.

Nel caso di Rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 5.000.

Art. 4 – Certificazione della “parità di genere

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la Certificazione della “parità di genere” al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere.

Con Decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dello Sviluppo economico, saranno definiti:

  • i parametri minimi per il conseguimento della Certificazione della “parità di genere”;
  • le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro;
  • le modalità di coinvolgimento delle Rappresentanze sindacali aziendali;
  • le forme di pubblicità della Certificazione della “parità di genere”.

Art. 5 – Premialità di parità

Per l’anno 2022, alle Aziende private che siano in possesso della Certificazione della “parità di genere” è concesso un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

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