03/08/2021 – DURC di congruità: testo del Decreto e nota di chiarimenti

​Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 registrato dalla Corte dei Conti viene definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Il provvedimento attua la previsione di cui all’articolo 8, comma 10-bis, del Decreto Legge n. 76 del 2020 (cd. decreto semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

In pratica, il provvedimento firmato dal ministro Orlando punta a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa, e prevede misure che saranno applicate dal 1° novembre 2021.

La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro) ed è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

Per maggiori dettagli, si rinvia a:

Slide informative

Tabella con gli Indici di Congruità 2021

Si segnala, inoltre, la nota pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro in data 19 luglio 2021 con chiarimenti sul DURC di congruità.

L’Ispettorato chiarisce che ai fini del provvedimento si considerano attività edili ogni attività anche affine “direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori”.

Nota Ispettorato nazionale del lavoro del 19.07.2021

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