13/08/2021 – AS1781 – Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della Pubblica Amministrazione

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Bollettino n. 32 del 9 agosto 2021

AS1781 – PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Roma, 22 luglio 2021

Senato della Repubblica Italiana

Camera dei Deputati

Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 e all’articolo 22 della legge n. 287/90, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 20 luglio 2021, ha inteso formulare alcune osservazioni in merito all’art. 26 “Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione” del D.L. n. 76/2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito dalla l. n. 120/2020, come modificato dall’art. 38 “Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale”, del D.L. n. 77/2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in corso di conversione (AC3146).

L’Autorità condivide pienamente gli obiettivi di semplificazione e di transizione verso il digitale alla base del sopradetto intervento normativo, di cui è espressione anche la prevista costituzione di una Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (di seguito Piattaforma).

L’Autorità ritiene tuttavia opportuno evidenziare alcuni specifici aspetti che sollevano criticità dal punto di vista concorrenziale. In particolare, l’art. 26, comma 20, del D.L. n. 76/2020, modificato dall’art. 38 del D.L. n. 77/2021, che affida al fornitore del servizio universale il recapito delle comunicazioni cartacee in relazione agli atti oggetto di notificazione, restringe ingiustificatamente la concorrenza, in quanto attribuisce indebiti vantaggi a Poste Italiane S.p.A., a discapito degli operatori postali titolari di licenza e, conseguentemente, del mercato e dei consumatori, tenuto conto altresì del fatto che i servizi contemplati dalla norma rientrano tra quelli svolti sul mercato in regime di libera concorrenza, peraltro di recente liberalizzazione.

Ciò in un contesto in cui l’art. 26, comma 19, del D.L. n. 76/2020, già dispone l’affidamento, in tutto o in parte, dello sviluppo della Piattaforma, al fornitore del servizio universale, anche attraverso il riuso dell’infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore; tale affidamento, nella misura in cui non risulta preceduto da una procedura competitiva di selezione dell’operatore più efficiente, appare violare i principi di concorrenza e non discriminazione.

L’Autorità auspica pertanto che, nell’attuale fase di conversione del citato D.L. n. 77/2021 e, in particolare, dell’art. 38, il legislatore, attraverso opportune modifiche al predetto art. 38, riveda l’art. 26, comma 20, del D.L. n. 76/2020, nel senso di eliminare il previsto affidamento ex lege al fornitore del servizio universale dell’attività di consegna delle comunicazioni cartacee e di rimuovere ogni indebita discriminazione nei confronti degli operatori postali titolari delle prescritte licenze, presupposto per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali con riguardo ai servizi postali da prestare in regime di libera concorrenza.

L’Autorità auspica, inoltre, una revisione del contenuto dell’art. 26, comma 19, del D.L. n. 76/2020, risultando a tale proposito più opportuno che l’affidamento, in tutto o in parte, dello sviluppo della Piattaforma, sia preceduto da un’adeguata procedura competitiva di selezione dell’operatore più efficiente.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell’Autorità.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

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