13/08/2021 – AS1780 – Città metropolitana di Torino – Rinnovo automatico delle concessioni di piccola derivazione d’acqua

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Bollettino n. 32 del 9 agosto 2021

ATTIVITA’ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1780 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – RINNOVO AUTOMATICO DELLE CONCESSIONI DI PICCOLA DERIVAZIONE D’ACQUA

Roma, 25 giugno 2021

Città Metropolitana di Torino

In relazione alla richiesta di parere formulata della Città Metropolitana di Torino (di seguito, CMT) con riferimento alla proposta di interrompere i termini delle procedure di rinnovo automatico delle concessioni di piccola derivazione d’acqua o mini-idro (i.e. di potenza nominale annua media inferiore ai 3.000 kW), sul presupposto che l’attuale disciplina nazionale e regionale in materia sia in contrasto con l’art. 117, co. 1 della Costituzione e con l’art.12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva servizi), quest’ultima così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, da ultimo con la sentenza c.d. Promoimpresa (1), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 22 giugno 2021, ha inteso svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

(1) Sentenza della C.G.U.E. del 14 luglio 2016, Cause riunte C-458/14 e C-67/15, ECLI:EU:C:2016:558. 

Più in dettaglio, l’Amministrazione istante ha chiesto all’Autorità: “di esprimere un parere in merito alla cogenza nella materia de qua della disciplina risalente all’art.12 della Direttiva 2006/123/CE e dunque della conformità delle vigenti previsioni regionali. Allo stesso modo si chiede una valutazione circa l’intendimento di questa Città Metropolitana di interrompere i procedimenti di rinnovo in attesa di un diverso quadro normativo”.

Secondo la Citta Metropolitana di Torino “tale scelta, benché necessitata dalla mancanza del potere di disapplicazione e dalla convinzione di esercitare una funzione amministrativa sulla base di una normativa in contrasto con le regole della concorrenza, produrrà un prolungamento della concessione e dunque dello sfruttamento a titolo particolare della risorsa pubblica, con ciò ledendo sia l’affidamento dei concessionari uscenti sia la legittima aspettativa di altri operatori economici”.

L’Autorità, in merito al primo quesito sottoposto dalla CMT, intende confermare l’applicabilità dell’art. 12 della c.d. Direttiva servizi anche in materia di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche e sottolineare l’insanabile contrarietà con tale previsione delle norme di diritto interno che, al contrario, prevedano il rinnovo automatico, come l’art. 30 del Regolamento Regione Piemonte n. 10/2003 (il cui contenuto è analogo all’articolo 28 del Regio Decreto n.1775/1933). 

L’Autorità ha, peraltro, già avuto occasione di rappresentare la propria posizione in materia nella recente segnalazione, ex art. 21, legge n. 287/1990, AS1722 alla quale, pertanto, integralmente si rimanda (2). Il secondo quesito concerne la decisione della CMT di interrompere i termini delle procedure di rinnovo automatico delle concessioni mini-idro “in attesa di un diverso quadro normativo”.

(2) Segnalazione, ex art. 21, legge n. 287/1990, AS1722 – Rinnovi automatici di concessioni per piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, in Bollettino n. 10/2021.

È la stessa amministrazione istante a riconoscere che tale soluzione produrrebbe l’effetto indesiderato di avvantaggiare il concessionario uscente, al quale permarrebbe la titolarità della concessione miniidro per tutto il tempo necessario all’adozione di una nuova disciplina normativa (conforme al diritto euro-unitario) e allo svolgimento delle relative procedure competitive.

Al riguardo, l’Autorità, in linea con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle superiori Corti nazionali, come testimoniato anche dai propri numerosi interventi di competition advocacy (3) sul tema, ha sempre aderito all’orientamento secondo cui non solo il giudice nazionale ma anche l’Amministrazione pubblica (4) ha il dovere di dare immediata applicazione alle norme dell’Unione europea provviste di effetto diretto, quale corollario proprio del principio della primazia del diritto europeo (il c.d. administrative direct effect) e, per tale ragione, di disapplicare le norme di diritto interno con esse incompatibili.

Si ritiene, pertanto, che la CMT, sul presupposto della contrarietà della disciplina vigente nella Regione Piemonte in materia di rinnovi delle concessioni mini-idro con il diritto dell’Unione europea, debba garantire piena effettività alla primaria normativa europea, al fine di consentirle di raggiungere l’obiettivo da essa prefissato, disponendo, dunque, una procedura competitiva per il rinnovo delle concessioni mino-idro scadute e in scadenza, rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento e per una durata adeguata, così come previsto dall’art. 12 della c.d. Direttiva servizi.

Al riguardo, l’amministrazione potrà valutare l’opportunità di estendere anche ai casi di rinnovo la procedura prevista dal citato Regolamento regionale n. 10/2003 per l’ipotesi di rilascio delle concessioni mini-idro (art. 15-bis Domande di utilizzo dell’acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica).

L’Autorità auspica, pertanto, che la Città Metropolitana di Torino, nel dare seguito alle indicazioni sopra fornite, proceda celermente a predisporre procedure competitive, conformi a quanto richiesto dall’art. 12 della Direttiva servizi, per la riassegnazione delle concessioni mini-idro scadute o in scadenza, di cui sia già pendente la richiesta di rinnovo. Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

(3) Vd., ex multis, il parere motivato, reso ai sensi dell’art. 21-bis, legge n. 287/1990, AS1701 – Comune di Piombino (LI) – Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 41/2020 che ha trovato conferma nella sentenza del T.A.R. Toscana n. 363/2021 in cui si legge: “[…] è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la disapplicazione (rectius, non-applicazione) della norma nazionale confliggente con il diritto eurounitario […] costituisca un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l’apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto eurounitario (cfr., pressoché in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2006 n. 3072, ma a partire da Corte costituzionale 21 aprile 1989 n. 232, e in sede europea da Corte di Giustizia della Comunità europea, 22 giugno 1989, C-103/88 Fratelli Costanzo, nonché Corte di Giustizia dell’Unione europea 24 maggio 2012, C-97/11 Amia). […]  Il Comune avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere per contrasto alla normativa euro-unitaria; e in ciò consiste il vizio che inficia in radice la Determina Dirigenziale comunale […].”.

(4) Solo per completezza, si ricorda che il dovere di disapplicazione del diritto interno contrastante con il diritto euro-unitario è stato riconosciuto dalla C.G.U.E. anche specificamente alla stessa Autorità, a partire dalla c.d. sentenza CIF del 2003 (sentenza C.G.U.E. del 9 giugno 2003, ECLI:EU:C:2003:430).

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

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