12/08/2021 – No alla mascherina per gli studenti se i banchi sono distanziati

Lo ha affermato il TAR Lazio, dichiarando illegittimo il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 nella parte in cui impone l’uso delle mascherine a scuola anche in caso di rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale COVID-19.

Diversi genitori di alunni delle scuole primarie e secondarie hanno impugnato la disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.P.C.M. del 14 gennaio 2021 laddove obbliga gli studenti ad indossare la mascherina a scuola «anche in situazioni di staticità al banco nel rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale». Secondo i ricorrenti si tratta di una misura abnorme ed illogica, nonché priva di adeguata motivazione in relazione alle indicazioni dell’OMS, dell’Unicef e del CTS.

 

Palazzo Spada ha rilevato l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti impugnati che hanno cessato di produrre effetti. Ciononostante, ha comunque analizzato la legittimità degli atti, accogliendo le osservazioni dei ricorrenti. Il TAR ritiene infatti illegittimo il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 nella parte in cui impone l’uso delle mascherine a scuola anche in situazione di rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale COVID-19 e senza prevedere alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà. Tale disposizione si discosta infatti dalle risultanze del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) «senza motivare e senza richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS» (sul tema v. TAR Lazio, sentenza n. 2102/2021 e TAR Lazio, Roma, sentenza n. 6307/2021).

TAR Lazio, sez. I, sent., 9 agosto 2021, n. 9343

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