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Il Decreto Semplificazioni-bis prevede una sistema parallelo per gli affidamenti sottosoglia, ecco una tabella riepilogativa.

Sarà pubblicata sulla Gazzetta di oggi 30 luglio 2021 la legge di conversione del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Nella stessa Gazzetta sarà, anche, pubblicato il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione.

Come è, ormai, noto a tutti gli addetti del settore, il Titolo IV del provvedimento, dall’articolo 47 all’articolo 56-quater, apporta alcune importanti modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti). In particolare, con gli articolo 51 e 52 sono introdotte alcune modifiche rispettivamente al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri).

Con le modifiche introdotte viene introdotto un sistema di affidamento parallelo a quello previsto dall’articolo 36 del Codice dei contratti. Parallelo perché potrà essere utilizzato a scelta della stazione appaltante il sistema di affidamento previsto dal citato articolo 36 o il sistema semplificato previsto dal decreto semplificazioni-bis.

In pratica la situazione che si genera è quella proposta nella tabella seguente.

Art. 36 Codice dei contratti Semplificazioni bis
I<40.000 affidamento diretto I<150.000 affidamento diretto
40.000<=I<150.000 affidamento diretto con valutazione preventivi
150.000<=I<350.000 Procedura negoziata almeno 10 operatori 150.000<=I<1.000.000 Procedura negoziata almeno 5 operatori
350.000<=I<1.000.000 Procedura negoziata almeno 15 operatori
1.000.000<=I Procedura aperta 1.000.000<=I Procedura negoziata almeno 10 operatori

Si genera un’ampia di discrezionalità per la stazione appaltante che potrà, di fatto, affidare con procedura negoziata con invito di un esiguo numero di operatori lavori sino d’importo sino alla soglia europea.

In pratica, dunque, la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara potrebbe diventare una procedura ordinaria ed incorrere, quindi, nella possibilità che detti appalti possano limitare la concorrenza e la trasparenza.

Attraverso la modifica dell’art. 1 del decreto-legge n. 76/2020, viene prorogata sino al 30 giugno 2023 la possibilità di disporre l’aggiudicazione dei contratti sotto la soglia comunitaria con procedure semplificate, in precedenza consentita fino al 31 dicembre 2021 ampliando, anche, il limite di valore che regola le procedure e semplificando ulteriormente la procedura negoziata.

Con le modifiche introdotte, le procedure semplificate, come abbiamo evidenziato nella precedente tabella, possono essere così riassunte:

  • possibilità di procedere ad affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 € (nell’originario decreto tale limite era fissato a 75.000 €) e per lavori di importo inferiore a 150.000 €;
  • possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di:
    • 5 operatori per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a
    • 139.000 euro (prima 75.000) e fino alla soglia comunitaria;
    • 5 operatori per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 1
    • milione di euro;
    • 10 operatori per i lavori di importo pari o superiore a 1milione di euro e fino alla soglia comunitaria.

Una tale situazione amplia le disposizioni del decreto legge n. 76/2020 che hanno, di fatto, liberalizzato i criteri di affidamento degli appalti “sotto soglia” e che attribuiscono alle stazioni appaltanti la possibilità di affidare una grande quota degli appalti pubblici sia riguardanti servizi e forniture sia lavori, senza alcuna gara, senza alcuna forma di pubblicità ed informazione, senza criteri sufficientemente specifici per la scelta dell’appaltatore e senza significativi controlli sull’operato delle stazioni appaltanti, le quali potranno dunque procedere con affidamenti diretti o semplicemente consultando complessivamente 5 o 10 ditte.

Ricordiamo, per ultimo, che il Procuratore Nazionale della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, nella propria memoria sulla conversione in legge del decreto-legge n. 77/2021 presentata alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati ha precisato, tra l’altro, che “Attraverso tali semplificazioni gli amministratori dei Comuni di piccole dimensioni (su cui si concentrano, come si è detto, le maggiori criticità) vengono a disporre di ulteriori ed incisivi poteri, che possono prestarsi a facili distorsioni. La norma deve infatti essere valutata in relazione all’inattuata (o avviata in minima parte) riduzione del numero delle stazioni appaltanti, a cui più avanti si farà cenno. A questo proposito si rivela illuminante la lettura dei decreti di scioglimento dei Consigli comunali ex art. 141 TUEL, dai quali emerge il ripetuto ricorso ad affidamenti diretti, a cottimi fiduciari e a proroghe di servizi, disposti in favore di imprese riconducibili al locale contesto criminale, a volte persino in favore di imprese colpite da interdittive antimafia. Tra le altre considerazioni che si ritiene utile sottoporre alle Commissioni vi è quella attinente il consistente rischio di penetrazione delle ditte mafiose proprio negli appalti di minore importo”.

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