Print Friendly, PDF & Email

Le criticità di un primo monitoraggio del FOIA

di FEDERICA NOTARI

Il sistema di accesso civico generalizzato previsto dalla riforma, ispirata al modello del Freedom of Information Act (FOIA) statunitense, prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e senza obbligo di motivare la richiesta, possa accedere a documenti e dati detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di un obbligo di pubblicazione, nel rispetto di una serie di limitazioni, a carattere obbligatorio o facoltativo. In linea con le discipline FOIA previste negli ordinamenti liberal-democratici, nell’Unione europea e in alcune organizzazioni internazionali, la finalità della normativa, espressa dal novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, è quella di favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. La nuova forma di accesso civico – in cui assume un ruolo centrale l’evoluzione tecnologica che favorisce una totale accessibilità e conoscenza delle informazioni – ha rappresentato un ulteriore avanzamento dell’attuazione del principio di trasparenza amministrativa. Il d.lgs. n. 33/2013 aveva, difatti, già rafforzato il versante attivo della trasparenza, la cd. proactive disclosure, attraverso la previsione di un dovere di pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle informazioni ritenute maggiormente rilevanti dal legislatore. Il decreto FOIA ha aggiunto la cd. reactive disclosure ossia la possibilità per chiunque di esigere dalle amministrazioni pubbliche qualsiasi tipo di informazione, non soggetta a limitazione. In base a tali considerazioni, e alla luce di quanto stabilito dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del dicembre 2016 e dai pareri del Garante per la protezione dei dati personali, il nuovo strumento di trasparenza coesiste e differisce dalle altre due tipologie di accesso sopra richiamate. Il triplice canale di accesso è reso necessario, innanzitutto, per distinguere l’accesso civico semplice (2013) da quello generalizzato (2016) dato che l’art. 5 del decreto FOIA tratta genericamente di “accesso civico”, riferendosi ad entrambe le tipologie di accesso. L’esistenza di un accesso documentale/tradizionale (1990) è, invece, finalizzata a garantire ai soggetti interessati la possibilità di esercitare le facoltà che la legge sul procedimento amministrativo attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche rilevanti di cui sono titolari. Al fine di fornire un quadro sull’effettivo stato di attuazione della normativa in materia di accesso civico generalizzato da parte delle amministrazioni pubbliche interessate dal decreto FOIA. A tale scopo, saranno analizzati, di seguito, alcuni pareri del Garante per la protezione dei dati personali adottati ai sensi dell’art. 5, comma 7 del decreto trasparenza; le pronunce più rilevanti della giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR); i dati dei monitoraggi effettuati dal Dipartimento della funzione pubblica e dell’ANAC relativi alle richieste FOIA presentate presso le amministrazioni pubbliche… (segue)

 

  pdf document SCARICA IL DOCUMENTO INTEGRALE

Torna in alto