tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Il TAR segnala all’OIV e al Capo del Personale il ritardo ingiustificato della conclusione del procedimento

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

A fronte del recepimento del Piano Casa le società, che avevano a suo tempo stipulato con il Comune una convenzione di edilizia economico popolare, con successive istanze chiedevano la rimodulazione della convenzione al fine del recepimento delle modifiche apportate dalla Legge regionale, richiedendo a tal fine la stipula della convenzione urbanistica integrativa per l’attuazione delle previsioni del sopra indicato piano di zona oltre che l’esecuzione di tutti gli ulteriori adempimenti connessi. Tale sottoscrizione si rendeva necessaria al fine di adeguare la disciplina contrattuale alla diversa utilizzazione degli immobili, oltre che essere fondamentale per la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi residenziali realizzati, giacché venendo in rilievo aree ricadenti nell’ambito di un piano di zona, la vendita degli immobili di natura residenziale realizzati sopra le stesse, soggiace alle regole dell’edilizia convenzionata che prevedono la previa approvazione delle tabelle contenenti i corrispettivi massimi di cessione degli alloggi calcolati, secondo i criteri stabiliti nella convenzione medesima. Nonostante le istanze inoltrate, in considerazione dell’inerzia da parte del Comune, le Società proponevano ricorso al TAR al fine di far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione.

L’accoglimento del TAR

Per i giudici amministrativi di prima istanza il ricorso merita pieno accoglimento e va affermata l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’ente locale sulle istanze per la sottoscrizione delle convenzioni integrative necessarie per l’adeguamento della disciplina contrattuale originaria alla sopravvenuta normativa del c.d.”Piano Casa”. Avendo, infatti, l’amministrazione acconsentito, con il rilascio, da ultimo, del permesso di costruire nel 2015, alla modifica della destinazione d’uso dell’area in questione ed alla realizzazione del progetto di edilizia residenziale delle ricorrenti ed avendo anche richiesto a queste ultime di sottoscrivere “a semplice richiesta” la convenzione integrativa della preesistente disciplina contrattuale, il Comune, a seguito delle istanze presentate dalle società interessate, è tenuto, a norma dell’art. 2L. n. 241 del 1990, nonché in conformità ai principi di buon andamento, efficienza e leale collaborazione, a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e ad adottare, in assenza di impedimenti fattuali e normativi, la convenzione integrativa relativa al comparto de quo, che consentirà alle ricorrenti di alienare gli immobili residenziali edificati, completando il progetto costruttivo, già assentito, del resto, con numerosi atti, dall’amministrazione stessa.

Il Tribunale amministrativo, in accoglimento del ricorso, dichiara l’obbligo dell’ente locale di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione, se anteriore, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e di addivenire alla stipula della convenzione integrativa relativa al comparto de quo, di adeguamento della disciplina contrattuale originaria alla sopravvenuta normativa del Piano Casa.

Le responsabilità del dirigente

Una volta dichiarato l’inadempimento, la sentenza è stata, altresì, trasmessa ai sensi e per le valutazioni di cui all’art. 2, comma 9, L. n. 241 del 1990, all’organismo di valutazione interna e al direttore del dipartimento organizzazione e risorse umane dell’amministrazione resistente. La disposizione di legge citata dal Collegio amministrativo prevede infatti che “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”. In altri termini, l’organismo indipendente di valutazione dovrà tenere conto della segnalazione ricevuta al momento della valutazione annuale della performance individuale del dirigente, mentre il responsabile delle risorse umane dovrà valutare l’inadempimento.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 12 settembre 2018, n. 9319

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