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Le spese sostenute per l’assunzione di soggetti rientranti nelle categorie protette vanno escluse dall’ammontare della spesa per il personale

La Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la regione Puglia con deliberazione n.131 del 28 settembre 2018 si è espressa in merito alla richiesta di un parere da parte di un Sindaco, sulla applicabilità della disciplina del turn over in caso di mobilità, ex art.30 del D.Lgs. n.165/2001, del personale interessato dalla legge n.68/1999 relativa al diritto al lavoro dei disabili. L’Amministrazione chiede anche se, avendo in corso una procedura di riequilibrio finanziario, vista la specialità della legge n.68/1999, possa non essere applicata la disciplina prevista dall’art.243-bis, comma 8, lettera d, del D.Lgs. n.267/2000 in tema di controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale per gli enti sottoposti alla predetta procedura.

 

Le spese sostenute per l’assunzione di soggetti rientranti nelle categorie protette vanno escluse dall’ammontare della spesa per il personale, trattandosi di spese non comprimibili ed a condizione che siano state effettivamente assunte per personale rientrante nella percentuale d’obbligo o quota di riserva. In altri termini, i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ma questo vale soltanto, per effetto dell’art.3, comma 6, del decreto legge n.90/2014, convertito in legge n.114/2014, ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

L’ art.7, comma 6, del decreto legge n.101/2013, convertito in legge n.125/2013 prevede, per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette, una espressa deroga ai divieti di nuove assunzioni anche nel caso di soprannumerarietà.

Il Collegio ritiene che, nel caso di mobilità in uscita di personale, appartenente alle categorie protette, verso un ente sottoposto a limitazioni, sia possibile (rectius, doveroso) assumere altro personale, parimenti appartenente alle categorie protette, nei limiti della quota d’obbligo.

Quando, invece, dopo la mobilità, nell’ente di appartenza risulta già coperta la quota d’obbligo prevista dalla legge in favore delle categorie protette, valgono le consuete norme previste in tema di assunzioni e contenimento della spesa del personale.

CORTE DEI CONTI, DELIBERAZIONE N.131, 28 SETTEMBRE 2018

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