tratto da giustizia-amministrativa.it -già segnalato su FB dal collega V.A. Bonanno

Consuntivo e termine di venti giorni di cui all’art. 227, co. 2, del d. lgs. n. 267/2000, posto a presidio dell’attività dei consiglieri.

QUI la sentenza

“In base a un consolidato orientamento della giurisprudenza:

– la normativa, di cui il ricorrente assume la violazione, deve essere interpretata in un’ottica sostanzialistica, di talché restano del tutto irrilevanti le violazioni formali o procedurali poste a presidio delle prerogative del consigliere comunale, allorché lo stesso sia stato posto nelle condizioni di esercitare consapevolmente il proprio munus e, comunque, non abbiano chiarito in che misura la violazione formale abbia inciso sulle prerogative inerenti l’ufficio (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 luglio 2018, n. 429; Catanzaro, 20 luglio 2017, n. 1156; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 novembre 2015, n. 3269; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 23 maggio 2012, n.1029);
– “l’omissione o il ritardo nel fornire ai consiglieri dell’ente locale gli atti presupposti ad una proposta di delibera non costituisce lesione del diritto allo “jus ad officium” e quindi non legittima il consigliere alla proposizione del ricorso, restando la sua tutela affidata all’espressione a verbale del proprio dissenso…” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 marzo 2012, n. 1610).”

Applicando i su esposti principi al caso in esame, osserva il Collegio che:

– la documentazione relativa alla proposta di deliberazione è stata depositata in data 22 agosto 2018 presso la Presidenza del Consiglio comunale per l’esame da parte dei consiglieri;

– il ricorrente ha partecipato alla conferenza dei capigruppo del 23 agosto 2018, dal cui verbale risulta che il Presidente del Consiglio comunale ha stabilito la data della seduta consiliare per l’approvazione del rendiconto, fissata per il 28 agosto 2018, senza che il ricorrente abbia ritenuto di esprimere l’eventuale dissenso; richiedendo, piuttosto, l’invio via mail della documentazione annessa alla proposta di deliberazione nello stesso giorno della riunione (cioè il 23 agosto); evenienza poi verificatasi (cfr. verbale della conferenza, prodotto dal Comune);

– il predetto ha consapevolmente deciso di non partecipare alla seduta consiliare, all’inizio della quale ha dato lettura di una nota, neppure prodotta nel presente giudizio, per poi abbandonare l’aula;

– in ogni caso – e tale dato è troncante – non chiarisce in che modo la scansione temporale per il deposito della documentazione relativa al rendiconto abbia inciso concretamente sull’attività dello stesso; né, d’altro canto, ha dedotto di non avere potuto consultare il materiale documentale o approfondire qualche aspetto della stessa documentazione, la quale, come chiarito, è stata inviata via mail lo stesso giorno della conferenza dei capigruppo su espressa richiesta dei predetti.

Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza del provvedimento impugnato.”

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