26/10/2018 – ANAC: quali poteri ha il Responsabile anticorruzione in caso di segnalazione di illeciti?

ANAC: quali poteri ha il Responsabile anticorruzione in caso di segnalazione di illeciti?

 Santo Fabiano

L’Autorità nazionale anticorruzione con un’unica deliberazione (link in fondo alla pagina) risponde a tre diversi quesiti aventi, in comune, lo stesso argomento: quali sono gli obblighi del Responsabile anticorruzione in caso di segnalazione di un illecito ? E in particolare: compete al RPCT un’attività di controllo sugli atti, laddove si segnali una eventuale loro irregolarità?

La deliberazione dell’Autorità fornisce un riepilogo del contesto normativo e in particolare conclude affermando: “la legge non declina espressamente i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT operando, invece, su un diverso piano e cioè quello dell’assegnazione allo stesso di un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un’amministrazione o ente. E proprio a tale obiettivo sono correlate le specifiche responsabilità che gravano sul RPCT e che si sostanziano laddove vi siano casi di omessa predisposizione di un PTCP adeguato e di omesso controllo sull’attuazione delle misure (cfr. art. 1, co. 12 e 14, l. 190/2012).

Da qui si rileva, quindi, che il cardine dei poteri del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione – ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all’amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell’insorgenza di fenomenicorruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva – e che i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell’amministrazione sono funzionali a tale obiettivo. Dalla lettura delle norme si desume, infatti, il principio di carattere generale secondo cui non spetta alRPCT l’accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano. Al riguardo, il RPCT è tenuto a fare riferimento agli organi prepostiappositamente sia all’interno dell’amministrazione che all’esterno, valorizzando così un modello di poteri del RPCT strettamente connessi, e non sovrapponibili, con quello di altri soggetti che hannospecifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell’attività amministrativa nonché sull’accertamento di responsabilità.

In proposito, è lo stesso legislatore che indica che, in caso di mancata attuazione delle misure, il RPCTdebba riferire ad altri soggetti per l’adozione delle iniziative conseguenti di loro competenza. Si consideri, ad esempio, quanto sopra riportato sui doveri di segnalazione all’organo di indirizzo politico e all’organismo indipendente di valutazione delle disfunzioni rilevate; della trasmissione agli ufficicompetenti all’esercizio dell’azione disciplinare dei nominativi dei dipendenti che non abbiano dato attuazione alle misure (art. 1 commi 7, 8, 9 e 10, l. 190/2012); o, ancora, della segnalazione degli inadempimenti in materia di trasparenza al vertice politico, all’OIV, all’ANAC o, nei casi più gravi,all’ufficio di disciplina (art. 43 d.lgs. 33/2013).

Da qui deriva, inoltre, che, ad esempio, qualora dall’esame condotto dal RPCT, di cui si dirà, emerganoelementi utili a configurare fattispecie suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, il RPCT è tenuto a presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all’accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 3, l. n. 20 del 1994).

Ove rilevi poi fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.). Sulla responsabilità disciplinare si è già detto sopra. Ma analogamente si può ragionare in relazione agli altri organi di controllo interno che a vario titolo operano nell’amministrazione.

Tra RPCT e organi di controllo è quindi quanto mai opportuno, come visto anche sopra e riportato in diversi PNA, che si crei una collaborazione stabile nel rispetto delle rispettive competenze. Analogamente si sono delineate e sviluppati i rapporti fra RPCT e ANAC.

Unica eccezione è rappresentata dai poteri del RPCT in materia di accertamento della violazione del d.lgs. 39/2013 di cui si è detto.”

testo della deliberazione

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