03/07/2018 – Pubblicazione ed afficacia di una deliberazione

PUBBLICAZIONE ED EFFICACIA DI UNA DELIBERAZIONE.

Il tema dovrebbe essere pacifico e scevro da interpretazioni, visto che si tratta dell’esercizio di una potestà decisionale con valenza amministrativa generale, nell’esercizio della rappresentanza. Tuttavia la questione soggiace a sfumature, interpretazioni e tecnicismi che minano la certezza del diritto e non poche volte generano conflitti… che non dovrebbero avere ragione di esistere. La ragione risiede nella mancanza di un termine (di legge) per la pubblicazione di una deliberazione, una volta adottata dall’organo collegiale competente. Nella situazione ordinaria, la deliberazione, ancorché adottata, per avere efficacia dovrà attendere la compresenza di due condizioni: l’avvenuta pubblicazione e il decorso del tempo. E in assenza di un termine per la pubblicazione, la sua efficacia, quindi, non avrà una data certa.

La questione è più complessa nel caso in cui la deliberazione sia corredata anche dalla “immediata esecutività”. Da qui prendono il via una ridda di interpretazioni sofistiche e di raffinatezze giuridiche, finalizzate ad allontanare la questione dalla sostanza, per approdare nelle pieghe della dottrina.

Nella sostanza, una deliberazione è efficace, di norma, quando ricorrono i due elementi della pubblicazione e del decorso del tempi. Da ciò consegue che, nei casi in cui prevalgano esigenze di immediatezza, si possa (se ciò è comprovato) derogare all’elemento di natura temporale, cioè il decorso del tempo, rispettando l’altro elemento, quello della pubblicazione. 

Ciò appare logico, oltre che corretto, ed è in linea con la circostanza analoga della “decretazione di urgenza”, i cui atti hanno efficacia immediatamente dopo la loro pubblicazione.

Tuttavia, in molti enti locali, prevale un orientamento diverso, peraltro confortato da pronunce giurisprudenziali che, improvvidamente, promuovono il convincimento per il quale una deliberazione possa essere efficace ed “esecutiva” per il solo fatto di essere stata “adottata”, sebbene non sia mai stata pubblicata. E poiché non vi è un termine di legge (fatta eccezione per la Sicilia e la Sardegna) per la sua pubblicazione, si avvererebbe il paradosso di un atto a valenza generale che produrrebbe effetti senza che si abbia contezza del contenuto e (mi si consenta) non sono pochi i casi in cui l’atto non esista ancora materialmente o venga successivamente modificato prima della pubblicazione.

Si comprende subito che, al di là dei barocchismi dottrinali, soprattutto in un tempo in cui si annuncia di volere contrastare la corruzione e promuovere la trasparenza, non vi è alcuna ragione che possa giustificare il sostegno della validità di una deliberazione di cui non si abbia alcuna notizia certa in ordine al suo contenuto.

La mia esperienza mi ha portato a conoscere situazioni in cui, una volta adottata una deliberazione “non gradita” si è trovato il rimedio della mancata pubblicazione, per impedirne l’efficacia. E non sono pochi gli enti che accumulano cataste di deliberazioni adottate, ma mai pubblicate e la cui pubblicazione avviene in base alla sensibilità e al tempo a disposizione.

Forse sarebbe il caso che la questione si affronti in modo serio

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