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Art. 48, comma 7: incompatibilità e manifestazioni di interesse

Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 27 giugno 2018, n. 1437

Scritto da Elvis Cavalleri27 giugno 201822 Visualizzazioni

L’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 rileva già alla fase della manifestazione d’interesse a partecipare alla gara?

Secondo la ricorrente no, poiché tale fase si pone in un momento antecedente alla gara vera e propria, non potrebbe trovare applicazione il limite posto dalla norma richiamata, secondo il quale è fatto divieto a un’impresa singola di partecipare alla medesima gara a cui partecipa il consorzio ordinario di cui fa parte, ovvero, nelle ipotesi di cui alla lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, di partecipare, in qualsiasi altra forma, a una gara in cui ha partecipato un consorzio che l’ha indicata quale esecutrice dei lavori.

Secondo il Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 27 giugno 2018, n. 1437 invece si…

“Il particolare procedimento esperito dal comune di Lampedusa si è snodato attraverso tre distinte fasi: la manifestazione d’interesse delle ditte disponibili ad effettuare i lavori che il comune intende realizzare; il sorteggio tra le ditte che hanno espresso tale manifestazione d’interesse, in possesso dei requisiti richiesti, al fine di limitare i partecipanti alla gara a dieci; la gara vera e propria tra le dieci ditte sorteggiate.

In tale situazione è evidente che la contemporanea manifestazione d’interesse di soggetti tra loro incompatibili, ai sensi dell’art. 45, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, o meglio del medesimo soggetto in forme diverse, integra, su un piano logico, la fattispecie che la norma in questione ha voluto scongiurare, rompendo l’equilibrio tra gli operatori economici interessati all’aggiudicazione dell’appalto che viene in rilievo.

Infatti le diverse manifestazioni di interesse dello stesso soggetto, seppur strutturato in diverse forme (ditta individuale e consorziato – nonché esecutore dei lavori – di un consorzio) determinano quanto meno l’aumento delle probabilità – rispetto agli altri soggetti che hanno inoltrato manifestazione d’interesse – di essere sorteggiati per la partecipazione alla gara successiva, con evidente lesione del principio di parità di trattamento tra i diversi soggetti interessati allo svolgimento dell’appalto”.

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