Presentate dall’Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali alcune osservazioni alla Bozza di Regolamento Anac sul riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT
L’ANAC in data 4 giugno ’18 ha posto in consultazione la bozza di“Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misurediscriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materiadi prevenzione della corruzione”. L’Autorità intende disciplinare il proprio intervento sui procedimenti di revoca del RPCT previsti dall’art. 1 co. 7 della l. n. 190 del 6 novembre 2012 e dall’art. 15, co. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e sui provvedimenti contenenti misure discriminatorie nei confronti del RPCT, anche diverse dalla revoca, ai sensi dell’art. 1 co. 82 dalla l. 190 del 2012 (come sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Tanto i procedimenti di revoca, quanto i provvedimenti contenenti misure discriminatorie oggetto del Regolamento possono riguardare i Segretari comunali. Per tale ragione, l’Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali, sindacato maggiormente rappresentativo della categoria, ha presentato in data 25 giugno proprie proposte di modifica allo schema di Regolamento.
Nella bozza di regolamento viene disciplinato l’intervento dell’Autorità nella forma di “richiesta di riesame” nei casi di “revoca dell’incarico di Segretario negli Enti locali, laddove il Segretario sia anche RPCT, ai sensi dell’articolo 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190;” (art. 2, comma 1, lett. a).
Le osservazioni mirano, quanto alla formulazione proposta, a richiedere che i procedimenti di riesame dei provvedimenti di revoca del Segretario tengano conto anche dei casi in cui lo stesso abbia in precedenza ricoperto l’incarico di RPCT, quando la revoca avvenga entro un periodo di tempo predeterminato (non inferiore ad un anno) dalla cessazione dall’incarico. Ciò al fine di evitare che con il semplice metodo della sua adozione in via differita, la revoca connessa con le attività espletate dal Segretario quale RPCT sfugga completamente alla funzione di controllo dell’Autorità.
Inoltre, con riferimento alla figura del Segretario degli enti locali, nelle osservazioni si segnala che il ruolo di vertice burocratico di tale figura, essendo deputato alla direzione apicale unitaria dell’ente e della sua attività amministrativa comprensiva tanto dei profili dell’efficacia e dell’attuazione del programma quanto della sua rispondenza ai criteri di legalità, comporta l’opportunità di contemplare l’intervento dell’Autorità anche nel caso in cui il Segretario non rivesta e non abbia rivestito nell’ente il ruolo di RPCT. In tale ipotesi la richiesta di riesame dovrebbe essere limitata ai casi in cui sia formalmente segnalato che la revoca sia stata adottata in ragione dell’esercizio delle sole funzioni connesse ai profili di garanzia della legalità dell’azione amministrativa, con esclusione viceversa dei casi in cui attenga all’esercizio delle altre funzioni connesse ai profili manageriali, di attuazione del programma, coordinamento o sovrintendenza tipici della funzione di direzione apicale o comunque ad altri compiti specificatamente assegnati al Segretario non afferenti gli aspetti di controllo della legalità. La segnalazione in parola dovrebbe essere prevista tanto direttamente dall’interessato quanto da una organizzazione sindacale rappresentativa a cui abbia conferito mandato. Ciò ben potrebbe essere previsto con riferimento a tutte le figure di dirigenti pubblici che, pur in assenza di specifico incarico di RPCT, abbiano ricevuto un incarico di vertice dirigenziale apicale nell’amministrazione di appartenenza in base al quale, debbano assicurare, secondo i rispettivi ordinamenti, una direzione complessiva dell’attività sotto i profili unitari tanto dell’efficacia che della legalità dell’azione amministrativa.
Il regolamento intende disciplinare anche l’intervento dell’Anac, sempre nella forma della richiesta di riesame, riguardo le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, assunte per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all’articolo 1 comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo. La bozza di regolamento prevede l’intervento dell’ANAC laddove tali misure siano adottate nei confronti del RPCT e siano segnalate tempestivamente all’Autorità dagli interessati.
Con riferimento specifico alle misure di discriminazione l’Unione propone di introdurre nella versione definitiva del regolamento le seguenti modifiche:
- estendere, anche con riferimento specifico alle misure di discriminazione, la disciplina di tutela della figura del RPCT per un periodo di tempo predeterminato (non inferiore ad un anno) anche oltre la cessazione dall’incarico, al fine di evitare che tali misure discriminatorie sfuggano completamente alla funzione di controllo dell’Autorità con il semplice metodo della loro adozione in via differita;
- prevedere che le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT possano essere segnalate non solo dal soggetto interessato, ma anche dalle organizzazioni sindacali rappresentative, cui il soggetto interessato abbia conferito mandato, al fine di consentire al RPCT di non esporsi direttamente, in situazioni ambientali particolarmente difficili.
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