19/12/2018 – Procedure di gara: le fattispecie che impongono la segnalazione all’ANAC

Procedure di gara: le fattispecie che impongono la segnalazione all’ANAC

Pubblicato il 18 dicembre 2018


 

Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo legale di segnalare all’ANAC qualsiasi provvedimento di esclusione dalla gara e di revoca che si fondi su motivazioni riferibili alla inaffidabilità, sotto ogni profilo, del concorrente o dell’aggiudicatario.

Questo quanto ribadito dal Tar Marche con la sentenza n. 786 del 15 dicembre 2018.

Nel caso di specie la Stazione appaltante aveva disposto la consegna in via d’urgenza dei lavori ex articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

A seguito di alcuni inadempimenti imputabili all’operatore economico, la stazione appaltante aveva avviato il procedimento per la revoca dell’aggiudicazione definitiva stabilendo, altresì, di procedere alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tale segnalazione, come ricordato dai giudici amministrativi, costituisce per le stazioni appaltanti un obbligo legale.

L’articolo 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 demanda all’ANAC la gestione del Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture.

Le annotazioni disposte dall’Anac sono state previste con delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016, ove l’Autorità ha delineato il contenuto delle annotazioni da inserire nel Casellario Informatico e i relativi modelli di comunicazione da adottarsi a cura delle Stazioni appaltanti, degli operatori economici che intendono concorrere ad affidamenti di contratti pubblici e delle Società Organismo di Attestazione.

Con il Regolamento ANAC del 6 giugno 2018, infine, sono state disciplinate le modalità di trasmissione delle notizie e delle informazioni da comunicare alla Autorità, il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico, nonché l’aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.

L’articolo 11 del Regolamento, in particolare, prevede che le stazioni appaltanti devono inviare all’Autorità le informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse.

La mancata o ritardata segnalazione comporta l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si è reso responsabile di tale omissione/ritardo.

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