17/04/2018 – Incarichi a contratto preceduti dalla mobilità obbligatoria, se oltre 12 mesi

Incarichi a contratto preceduti dalla mobilità obbligatoria, se oltre 12 mesi

L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 17/4/2018)

“Una delle frontiere che inducono alle levate d’ingegno che scovano ambiti per disapplicare regole generali riguarda il dubbio se gli incarichi a contratto di durata superiore ai 12 mesi debbano essere o meno subordinati alla previa attuazione della procedura prevista dall’articolo 34-bis del d.lgs 165/2001…

… i fautori delle proprietà taumaturgiche del carattere “fiduciario”, che tutto può ed ogni norma travolge, sono dell’idea che, no, l’articolo 34-bis per gli incarichi a contratto non si applichi.

Le motivazioni alla base di questo assunto sono molteplici, quando deboli se non manifestamente capziose.

La principale consiste nell’osservazione secondo la quale gli incarichi a contratto non debbano essere preceduti dalla verifica dell’esistenza di personale in disponibilità, perchè il legislatore si limita a disporre questo obbligo solo per le assunzioni effettuate mediante procedure concorsuali, mentre gli incarichi a contratto non sono frutto di simili procedure.

Come spesso accade, l’obiettivo di valorizzare un presupposto extra ordinem, la fiduciarietà, e di far assurgere un modo di operare contrario alle regole generali dell’ordinamento a parametro, invece, addirittura prevalente su quelli applicativi dei principi costituzionali, si fonda soprattutto su elementi distintivi meramente formali e nominativi, non sostanziali.

Pertanto, secondo questa visione molto strumentale del sistema di interpretazione del diritto, basta osservare che né l’articolo 110 del d.lgs. 267/2000, né l’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, utilizzano la parola “concorso” per considerare dimostrato il sofisma: l’articolo 34-bis presuppone un concorso, se il concorso non è previsto, allora l’articolo 34-bis cede il passo….”

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