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Lombardia, del. n. 108 – Ricorso alla transazione: limiti e principi

Pubblicato il 17 aprile 2018

 

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di addivenire ad una transazione caldeggiata anche dal Giudice della causa, al fine di scongiurare una conclusione con esito sfavorevole per il comune, con il rischio di condanna alle spese legali anche di controparte.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 108/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 aprile, pur dichiarando inammissibile il quesito posto hanno richiamato i principi già espressi con orientamenti costanti dalla corte:

·         la scelta discrezionale di addivenire alla transazione deve rispondere a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. Uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

·         la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co 2 c.c.). E’ nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge;

·         deve esistere una controversia giuridica (e non un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata (carattere di incertezza). Di conseguenza il contrasto tra l’affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all’oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;

·         requisito essenziale dell’accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell’art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 108-18

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